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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 2 (art. 1 cpv. 2 e art. 2 cpv. 3 lett. b e 4 cpv. 3)
Tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari
1 Disposizioni specifiche
1.1 Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10 e 3.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di derrate alimentari che:
a. non sono destinate al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di derrate alimentari;
b. sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 e 3.1.12 dell’allegato;
c. sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10 e 3.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d. recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingredienti di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita/del lotto deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.
1.2 Un’indicazione chiara della destinazione d’uso deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d’uso.
In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione d’uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 3.1.5 e 3.1.11 dell’allegato.
Quanto all’eccezione per le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura e all’applicazione dei tenori massimi precisati al punto 3.1.1 dell’allegato, l’eccezione si applica esclusivamente alle partite che recano un’etichettatura che ne specifica chiaramente la destinazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sul documento o sui documenti di accompagnamento. La destinazione finale deve essere un impianto di pressatura.
2 Precisazioni concernenti la tabella
2.1 I tenori massimi delle aflatossine si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta a guscio. Se le arachidi e i frutti a guscio vengono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile, tranne nel caso delle noci del Brasile.
2.2 Nel caso in cui i relativi prodotti derivati/di trasformazione siano derivati/trasformati esclusivamente o quasi esclusivamente a partire dalla frutta a guscio in questione, i tenori massimi delle aflatossine definiti per la corrispondente frutta a guscio si applicano anche ai prodotti derivati/di trasformazione. Negli altri casi si applica ai prodotti derivati/di trasformazione l’articolo 4 capoversi 1 e 2.