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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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queste derrate da una barriera funzionale, purché la loro migrazione non sia rilevabile e non appartengano a nessuna delle seguenti categorie:
1. sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B o 2 nella direttiva (CE) n. 1272/2008 citata nell'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim)9.
2. sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma.
2 I materiali e gli oggetti attivi possono modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche delle derrate alimentari solo in maniera tale che, anche dopo la modifica, le derrate alimentari siano ancora conformi alla legislazione applicabile alle derrate alimentari.
3 La quantità di sostanza attiva rilasciata non è computata nel valore della migrazione globale misurata ove, nell'ambito di una sezione specifica, è fissato un limite di migrazione globale per il materiale o oggetto destinato a entrare in contatto con le derrate alimentari nel quale il componente è incorporato.
Art. 38 Etichettatura
1 I materiali e gli oggetti attivi o intelligenti devono essere etichettati in modo tale che la loro funzione e la loro destinazione d'uso siano definite chiaramente.
2 Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell'ordinanza del
DFI del ... relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID)10 e sono soggette alle disposizioni di tale ordinanza.
3 Qualora diano l'impressione di essere commestibili, i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili:
a. la dicitura «NON MANGIARE»; e
b. quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell'allegato 11.
4 Le informazioni di cui al capoverso 3 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm.
Art. 39 Dichiarazione di conformità
1 Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, una dichiarazione scritta deve accompagnare i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, siano o no a contatto con derrate alimentari, i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti e le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti.
2 La dichiarazione scritta di cui al capoverso 1 è redatta dalla persona responsabile e contiene le informazioni previste nell'allegato 12.
9 RS 813.11
10 RS ...