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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 43 Disposizioni transitorie

1 Fatti salvi i capoversi 2–3, le disposizioni transitorie sono definite nell'articolo 90 ODerr.

2 Le autorizzazioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti12 restano valide se sono state concesse a un'impresa che dispone di un sito di produzione in Svizzera. Le autorizzazioni ricevono un numero conformemente all'articolo 19 e saranno inserite nell'elenco di cui all'articolo 7 capoverso 2 ODerr.

3 Le autorizzazioni concesse dall'USAV a imprese e siti di produzione situati all'estero restano valide fino al ... (1 anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza).

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il... .

... Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

12 RU 2005 636