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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 40 Documentazione
1 L'operatore economico mette a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta un'adeguata documentazione dalla quale risulta che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti, sono conformi ai requisiti della presente sezione.
2 La documentazione contiene informazioni concernenti l'adeguatezza e l'efficacia dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli o delle altre analisi, nonché le prove della sicurezza o la dimostrazione logica della conformità.
Sezione 14 Adeguamento degli allegati
Art. 41
1 L'USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Chiunque può chiedere all'USAV che negli allegati venga inserita una nuova sostanza.
3 L'annuncio di una nuova sostanza deve essere accompagnato da un fascicolo comprendente in particolare:
a. l'identità della sostanza;
b. le proprietà chimiche e fisiche della sostanza;
c. l'uso previsto della sostanza;
d. se del caso, le autorizzazioni relative alla sostanza;
e. la migrazione della sostanza (concentrazione residua nel materiale o nell'oggetto, natura e concentrazione dei componenti in grado di migrare, metodi analitici);
f. la tossicologia della sostanza nonché dei relativi prodotti di degradazione e impurità.
Sezione 15 Disposizioni finali
Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti11 è abrogata.
11 RU ...