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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 3 (art. 15 cpv. 2)
Dichiarazione di conformità dei materiali e oggetti di materia plastica
La dichiarazione scritta di cui all'articolo 15, capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:
a. l'identità e l'indirizzo dell'operatore economico che emette la dichiarazione di
conformità;
b. l'identità e l'indirizzo dell'operatore economico che produce o importa i mate-
riali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
c. l'identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della
fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
d. la data della dichiarazione;
e. la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una
fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti;
f. informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione
per i quali l'allegato 2 stabilisce restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;
g. informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nelle derrate ali-
mentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza secondo l'ordinanza del DFI sugli additivi14, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni pertinenti applicabili alle derrate alimentari;
h. le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto, quali:
1. i tipi di derrate alimentari con cui è destinato a entrare in contatto;
2. la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con la derrata alimentare;
3. l rapporto tra la superficie a contatto con la derrata alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;
i in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto
multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14, capoversi 1, 2, 3.