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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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a. mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore al quale è destinata la chiusura, o in mg/dm2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota, tenendo conto delle disposizioni di cui al numero 2;
b. mg/oggetto se la destinazione dell'oggetto non è nota.
4. Per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione globale è espresso in:
a. mg/dm 2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota;
b. mg/oggetto se la destinazione dell'oggetto non è nota.
2.2 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione
1. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con derrate alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari A, B, C, D1 e D2 assegnati conformemente alle norme di cui al punto 2.3.
2. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con derrate alimentari, lo screening della conformità dei limiti di migrazione globale può essere effettuato ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al punto 2.3.4. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare il limite di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del numero 1.
3. Per i materiali e gli articoli già a contatto con derrate alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata conformemente alle norme di cui al punto 2.4.1.
4. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con derrate alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata su derrate o simulanti alimentari indicati al punto 2.4.2.
5. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con derrate alimentari, lo screening del rispetto dei limiti di migrazione specifica può essere effettuato ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al punto 2.4.2.2. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare i limiti di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del numero 4.
6. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nelle derrate alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei simulanti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti con la procedura di screening.
7. Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i fattori di correzione di cui al punto 2.5.
2.3 Migrazione globale
Le prove di migrazione globale sono effettuate alle condizioni standardizzate definite di seguito.