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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Informazioni sulle derrate alimentari
3 Le indicazioni nutrizionali comparative devono confrontare la composizione della derrata alimentare in questione con quella di una gamma di derrate alimentari della stessa categoria la cui composizione non permette loro di recare un’indicazione, comprese le derrate alimentari di altre marche.
Art. 30 Disposizioni generali concernenti le indicazioni sulla salute
1 Le indicazioni sulla salute sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma che spiegano, suggeriscono o sottintendono che vi è una relazione tra una categoria di derrate alimentari, una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare e la salute.
2 Le indicazioni sulla salute possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 14 e soddisfano i requisiti della presente sezione.
3 Per le indicazioni sulla salute che non figurano nell’allegato 14 è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
4 Le indicazioni sulla salute devono riferirsi al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo o alle funzioni psicologiche e comportamentali oppure ancora alle proprietà dimagranti, di controllo del peso, di riduzione dello stimolo della fame, di aumento del senso di sazietà o di diminuzione dell’apporto calorico.
Art. 31 Domanda di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione per un’indicazione sulla salute non elencata nell’allegato 14 deve essere presentata all’USAV in una lingua ufficiale o in inglese.
2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la denominazione della sostanza nutritiva o di altro tipo, della derrata alimentare o della categoria alimentare per la quale si intende fornire un’indicazione sulla salute nonché le rispettive caratteristiche particolari;
b. una copia degli studi scientifici di riferimento e dei documenti disponibili che attestano l’indicazione sulla salute o sono rilevanti per la sua attestazione;
c. eventualmente l’indicazione delle informazioni e dei dati scientifici che non possono essere utilizzati per motivare la stessa indicazione sulla salute in riferimento a un altro prodotto;
d. una proposta di formulazione nelle tre lingue ufficiali per l’indicazione sulla salute oggetto della domanda di autorizzazione, eventualmente comprendente le particolari condizioni di utilizzo;
e. una sintesi della domanda.
Art. 32 Rilascio dell’autorizzazione
1La procedura di autorizzazione si basa sugli articoli 3-7 ODerr.
2 L’USAV autorizza un’indicazione sulla salute non contenuta nell’allegato 14 se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 37 capoverso 2 ODerr e può essere