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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Informazioni sulle derrate alimentari

2 Le quantità di vitamine e sali minerali devono essere espresse anche in percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 9 parte A punto 1 per 100 g o 100 ml.

3 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai sali minerali, possono essere espressi anche in percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 9 parte B per 100 g o 100 ml.

4 Quando sono fornite le informazioni di cui al capoverso 3, immediatamente accanto deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)».

Art. 25 Indicazione per porzione o unità di consumo

1 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espressi per porzione o unità di consumo, al fine di essere facilmente riconoscibili dal consumatore, nei seguenti casi:

a. se viene fornita anche l’indicazione per 100 g o 100 ml (art. 24 cpv. 1 e 2);

b. nel caso dell’articolo 24 capoverso 3, se l’indicazione viene fornita in aggiunta o in sostituzione a quella per 100 g o 100 ml.

2 Se viene fornita un’indicazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 5 lettera b, le quantità di sostanze nutritive e la percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 9 parte B possono essere espresse unicamente per porzione o unità di consumo. Il valore energetico deve essere espresso sia per 100 g o 100 ml sia per porzione o unità di consumo.

3 Se l’indicazione viene fornita per porzione o unità di consumo, deve essere quantificata la porzione o l’unità considerata e indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio.

4 La porzione o lʼunità di consumo considerata deve essere indicata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo.

Art. 26 Presentazione

1 Le indicazioni della dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo devono:

a. figurare nello stesso campo visivo;

b. essere presentate insieme in un formato chiaro e nell’ordine di presentazione stabilito nell’allegato 12;

c. essere presentate in formato tabulare con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, possono essere presentate in formato lineare.

2 Per le indicazioni di cui all’articolo 21 capoverso 5 vale quanto segue:

a. devono essere presentate nel campo visivo principale;

b. devono rispettare la dimensione di carattere minima stabilita nell’articolo 4 capoverso 3;