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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
dimostrato, sulla scorta di una documentazione scientifica universalmente riconosciuta, che l’indicazione sulla salute soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.
Art. 33 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni sulla salute
1 Se si forniscono indicazioni sulla salute a proposito di una derrata alimentare, la caratterizzazione di quest’ultima o, nel caso in cui questa manchi, la sua presentazione e la sua pubblicità devono contenere le seguenti informazioni:
a. una menzione dell’importanza di un’alimentazione variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b. la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
c. se del caso, una menzione rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento;
d. un’adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive;
e. una dichiarazione secondo cui la malattia a cui fa riferimento l’indicazione è causata da più fattori di rischio e che dalla modifica di uno di questi fattori può risultare un effetto benefico o anche no, in caso di dichiarazioni o descrizioni che spiegano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una derrata alimentare riduce nettamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una determinata malattia dell’essere umano (indicazione sulla riduzione di un rischio di malattia).
2 I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a un’indicazione specifica sulla salute prevista nell’allegato 14.
3 È vietato apporre indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.
4 Le indicazioni sulla salute non devono:
a. dare l’impressione che la salute potrebbe essere compromessa da un mancato consumo dell’alimento;
b. essere connesse con indicazioni sul ritmo e sull’entità della perdita di peso;
c. essere concepite come raccomandazioni formulate da singoli medici o da altri operatori sanitari.
Art. 34 Disposizioni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
1 Le dichiarazioni nutrizionali e sulla salute:
a. devono essere facilmente comprensibili;
b. devono poggiare su prove scientifiche riconosciute;
c. devono poter essere motivate dall’azienda alimentare che se ne serve;