Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 910Fedlex · Progetto

Informazioni sulle derrate alimentari

d. devono fare riferimento alla derrata alimentare pronta al consumo e preparata secondo le istruzioni del fabbricante;

e. non devono essere false o ambigue né indurre in errore;

f. non devono suscitare alcun dubbio sulla sicurezza o sull’idoneità fisiologiconutrizionale di altre derrate alimentari;

g. non devono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo della derrata alimentare in questione;

h. non devono affermare, suggerire o sottintendere che un’alimentazione equilibrata e variata non possa in generale fornire le necessarie quantità di sostanze nutritive;

i. non devono fare riferimento, con il testo scritto o con rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare timori nel consumatore.

2 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative alla presenza di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza con un effetto nutrizionale o fisiologico (altra sostanza) sono ammesse se:

a. la sostanza nutritiva o l’altra sostanza sono presenti nel prodotto finito in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato;

b. la quantità di prodotto finito pronto al consumo che può ragionevolmente essere consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o dell’altra sostanza a cui si riferisce l’indicazione; e

c. la sostanza nutritiva o l’altra sostanza è fornita in una forma utilizzabile per l’organismo.

3 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza sono ammesse se:

a. è dimostrato che la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza, a cui fa riferimento l’indicazione, in una derrata alimentare o in una categoria di derrate alimentari produce un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; e

b. la sostanza nutritiva o l’altra sostanza non è presente o è presente in quantità ridotta nel prodotto finale.

4 Marchi commerciali, nomi di produttori o denominazioni di fantasia che figurano nella caratterizzazione, nella presentazione o nella pubblicità di una derrata alimentare e che possono essere interpretati come un’indicazione nutrizionale o sulla salute, possono essere utilizzati soltanto se accompagnati da un’indicazione nutrizionale o sulla salute che adempie alle disposizioni della presente sezione.

5 Diversamente da quanto stabilito nel capoverso 4, l’USAV può concedere una deroga per denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute umana, purché sia garantita la protezione della salute e i consumatori non siano indotti in inganno. La procedura di autorizzazione si basa sugli articoli 3-7 ODerr.