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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
c. possono essere presentate in un formato diverso da quello stabilito al capoverso 1 lettera c.
3 Nel caso di derrate alimentari non preimballate e bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, le indicazioni possono essere presentate in un formato diverso da quello stabilito al capoverso 1 lettera c.
4 Qualora il valore energetico o le quantità di sostanze nutritive di un prodotto siano trascurabili, le informazioni al riguardo possono essere sostituite da una dicitura quale «contiene quantità trascurabili di …», riportata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo, ove presente.
Art. 27 Forme di indicazione e presentazione supplementari
In via supplementare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere presentati in un altro formato o mediante forme o simboli grafici oltre a parole o numeri.
Sezione 12: Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Art. 28 Disposizioni generali concernenti le indicazioni nutrizionali
1 Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottintendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute:
a. al valore energetico che apporta, non apporta o apporta a tasso ridotto o accresciuto;
b. alle sostanze nutritive o ad altre sostanze contenute nella derrata alimentare:
1. in una quantità significativa ai sensi dell’allegato 9;
2. in mancanza di disposizioni al riguardo, in quantità tali da produrre, sulla base di prove scientifiche universalmente riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato; o
c. al fatto che determinate sostanze nutritive o altre sostanze non sono contenute nella derrata alimentare o lo sono in proporzioni ridotte o accresciute.
2 Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 13 e soddisfano i requisiti della presente sezione.
Art. 29 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni nutrizionali
1 Per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume sono ammesse soltanto indicazioni nutrizionali che fanno riferimento a un basso tenore alcolico o a una riduzione del tenore alcolico o del valore energetico.
2 Le indicazioni comparative sono ammesse soltanto tra derrate alimentari della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di derrate alimentari di tale categoria. Devono indicare la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva o nel valore energetico. Il confronto deve riferirsi alla stessa quantità della derrata alimentare.