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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
Sezione 13: Marchio d’identificazione
Art. 35 Principio ed eccezioni
1 Alle derrate alimentari di origine animale sprovviste di un bollo di attitudine al consumo, ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza del DFE del ...9 concernente lʼigiene nella macellazione, va applicato un marchio dʼidentificazione; fanno eccezione le derrate alimentari di origine animale che provengono da unʼazienda non sottoposta ad autorizzazione secondo lʼarticolo 21 capoverso 2 ODerr.
2 Per gli imballaggi di uova non è necessario un marchio di identificazione se viene applicato il codice di un centro d’imballaggio ai sensi dell’allegato VII parte VI sezione III del regolamento (UE) n. 1308/201310.
3 Il bollo di attitudine al consumo può essere rimosso dalla carne solo se questa viene fatta a pezzi, trasformata o elaborata in altra maniera.
4 Il marchio d’identificazione può essere apposto soltanto se la derrata alimentare è stata fabbricata secondo le disposizioni vigenti in materia.
5 Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio può essere apposto direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o essere stampato su un’etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio. Il marchio può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.
6 Se un’azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si applica un marchio d’identificazione, derrate alimentari cui non si applica il marchio d’identificazione, l’azienda può applicare il marchio d’identificazione a quest’ultimo tipo di derrate alimentari.
7 Nel caso dei prodotti di origine animale liquidi, in granulato o in polvere, che sono trasportati sfusi, e dei prodotti della pesca, trasportati sfusi, il marchio d’identificazione non è necessario, se i documenti di accompagnamento contengono il marchio d’identificazione.
8 Per il trasporto o la consegna di materie prime per la produzione di gelatina o collagene a un servizio di raccolta o a una conceria, come pure per la consegna a un’azienda per la lavorazione della gelatina o del collagene, in luogo del marchio d’identificazione occorre allegare un documento di accompagnamento che indichi l’azienda di provenienza e le informazioni di cui all’allegato 15.
Art. 36 Indicazioni necessarie
Il marchio d’identificazione deve contenere:
9 RS 817.190.1
10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1310/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865. .