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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo.
Art. 22 Derrate alimentari esenti dall’obbligo di indicazione della dichiarazione
del valore nutritivo
1 Le derrate alimentari elencate nell’allegato 10 sono esenti dall’obbligo di indicazione della dichiarazione del valore nutritivo.
2 Se la dichiarazione del valore nutritivo viene fornita volontariamente, deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 21 capoversi 1–5. Nei seguenti casi si applica quanto segue:
a. per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, la dichiarazione volontaria del valore nutritivo deve limitarsi all’indicazione del valore energetico;
b. per gli alimenti non preimballati:
1. la dichiarazione del valore nutritivo può limitarsi al valore nutritivo eventualmente seguito dal tenore di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale;
2. la percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 9 parte B deve essere espressa per porzione o unità di consumo.
Art. 23 Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle so-
stanze nutritive
1 Il valore energetico deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all’allegato 11.
2 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere espressi nelle unità di misura di cui all’allegato 12.
3 I valori energetici e le quantità di sostanze nutritive indicati devono riferirsi alla derrata alimentare al momento della vendita.
4 Possono riferirsi alla derrata alimentare preparata a condizione che siano fornite indicazioni precise sulle modalità di preparazione e le informazioni riguardino l’alimento pronto al consumo.
5 Le indicazioni prescritte devono basarsi su valori medi desunti:
a. dallʼanalisi della derrata alimentare del fabbricante;
b. dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati; oppure
c. dal calcolo in base ai dati generalmente documentati e accettati.
Art. 24 Indicazione per 100 g o 100 ml
1 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere indicati per 100 g o 100 ml.