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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari e oggetti d’uso

immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo.

Art. 22 Derrate alimentari esenti dall’obbligo di indicazione della dichiarazione

del valore nutritivo

1 Le derrate alimentari elencate nell’allegato 10 sono esenti dall’obbligo di indicazione della dichiarazione del valore nutritivo.

2 Se la dichiarazione del valore nutritivo viene fornita volontariamente, deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 21 capoversi 1–5. Nei seguenti casi si applica quanto segue:

a. per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, la dichiarazione volontaria del valore nutritivo deve limitarsi all’indicazione del valore energetico;

b. per gli alimenti non preimballati:

1. la dichiarazione del valore nutritivo può limitarsi al valore nutritivo eventualmente seguito dal tenore di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale;

2. la percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 9 parte B deve essere espressa per porzione o unità di consumo.

Art. 23 Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle so-

stanze nutritive

1 Il valore energetico deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all’allegato 11.

2 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere espressi nelle unità di misura di cui all’allegato 12.

3 I valori energetici e le quantità di sostanze nutritive indicati devono riferirsi alla derrata alimentare al momento della vendita.

4 Possono riferirsi alla derrata alimentare preparata a condizione che siano fornite indicazioni precise sulle modalità di preparazione e le informazioni riguardino l’alimento pronto al consumo.

5 Le indicazioni prescritte devono basarsi su valori medi desunti:

a. dallʼanalisi della derrata alimentare del fabbricante;

b. dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati; oppure

c. dal calcolo in base ai dati generalmente documentati e accettati.

Art. 24 Indicazione per 100 g o 100 ml

1 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere indicati per 100 g o 100 ml.