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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Informazioni sulle derrate alimentari
Capitolo 4: Adeguamento degli allegati
Art. 41
1 L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Per quanto riguarda l’adeguamento degli allegati 13 e 14, tiene conto del registro comunitario di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/200612.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200513 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari è abrogata.
Art. 43 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni transitorie si basano sull’articolo 90 capoversi 1, 3 e 4 ODerr.
2 In deroga all’articolo 90 ODerr, i prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui agli articoli 28 - 34 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato fino al 19 gennaio 2022, secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008.
3 Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.
Art. 44 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
12 Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1047/2012, GU L 310 del 09.11.2012, pag. 36.
13 RU …