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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
a. «vegetariane» o «ovo-latto-vegetariane» o «ovo-latto-vegetaliane», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte, come il lattosio, uova, componenti dell’uovo o miele;
b. «ovo-vegetariane» o «ovo-vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dell’uovo o miele;
c. «latto-vegetariane» o «latto-vegetaliane», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte o miele;
d. «vegane» o «vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale.
2 Le derrate alimentari o gli ingredienti, che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.
Art. 40 Informazioni concernenti l’assenza o il ridotto contenuto di glutine
1 Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:
a. «senza glutine» se al momento della vendita ai consumatori la derrata alimentare presenta un contenuto di glutine non superiore a 20 mg/kg.
b. «con contenuto di glutine molto basso» se al momento della vendita ai consumatori una derrata alimentare costituita da o contenente uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, presenta un contenuto di glutine non superiore a 100 mg/kg.
2 Se una derrata alimentare recante la designazione «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» contiene avena, essa deve essere stata prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.
3 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 possono recare la dicitura «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».
4 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 possono recare la dicitura «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l’alimento sia stato prodotto, preparato o lavorato in modo speciale al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
5 È vietato fornire le informazioni di cui ai capoversi 1–4 sugli alimenti per lattanti e su quelli di proseguimento.