Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 918Fedlex · Progetto
Informazioni sulle derrate alimentari
Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 lett. q)
Derrate alimentari la cui caratterizzazione deve contenere una o più indicazioni supplementari
Parte A – Prescrizioni particolari relative alla caratterizzazione per tutte le der-
rate alimentari
1. La denominazione della derrata alimentare deve essere integrata da indica-
zioni sullo stato fisico dell’alimento o sullo specifico trattamento al quale è stato sottoposto (ad es. polverizzato, ricongelato, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore.
2. Nel caso di derrate alimentari surgelate prima della vendita e vendute sconge-
late, la denominazione deve essere integrata dalla dicitura «scongelato».
Questa disposizione non si applica:
a. agli ingredienti contenuti nel prodotto finito;
b. alle derrate alimentari per cui il congelamento è una fase tecnologicamente indispensabile nel processo di fabbricazione;
c. alle derrate alimentari il cui scongelamento non ha alcun effetto negativo sulla loro sicurezza o sulla loro qualità.
È fatto salvo il punto 1.
3. Le derrate alimentari trattate con radiazioni ionizzanti devono recare:
a. la dicitura «irradiato» oppure «trattato con radiazioni ionizzanti»;
b. un’indicazione del luogo in cui si trova l’impianto di irradiazione nonché il nome e l’indirizzo della persona che ne è responsabile.
4. Nel caso di derrate alimentari in cui uno o più componenti o ingredienti, che
i consumatori presumono siano normalmente utilizzati o naturalmente presenti, sono stati sostituiti con altri componenti o ingredienti, la caratterizzazione deve recare, oltre all’elenco degli ingredienti, una chiara indicazione dei componenti o degli ingredienti utilizzati per la sostituzione parziale o completa. Tale indicazione deve essere fornita:
a. in prossimità della denominazione del prodotto; e
b. in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 per cento di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 4, capoverso 3 della presente ordinanza.
5. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i pro-
dotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione della derrata alimentare deve recare l’indicazione della presenza di tali proteine e della loro origine.