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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari e oggetti d’uso

6. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma di tagli, al pezzo, a fette, in porzioni di carne o in carcasse, la denominazione dell’alimento deve comprendere l’indicazione dell’aggiunta di acqua se quest’ultima rappresenta più del 5 per cento del peso del prodotto finito. Questa disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sotto forma di tagli, al pezzo, a fette, in porzioni o a filetti.

Parte B – Prescrizioni particolari relative alla caratterizzazione per singoli tipi o classi di alimenti

Tipo o classe di alimenti Indicazione

1. Alimenti imballati in determinati gas

1.1 Alimenti la cui conservazione è «Confezionato in atmosfera protettiva»

stata prolungata mediante gas di

imballaggio autorizzati dal regola-

mento (CE) n. 1333/200814

2. Derrate alimentari contenenti edulcoranti

2.1 Derrate alimentari contenenti uno La denominazione dell’alimento deve

o più edulcoranti autorizzati essere accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i»

2.2 Alimenti contenenti sia uno o più La denominazione dell’alimento deve

zuccheri aggiunti sia uno o più essere accompagnata dall’indicazione edulcoranti autorizzati «con zucchero/i ed edulcorante/i»

2.3 Alimenti contenenti aspartame/sale L’etichetta deve riportare la dicitura

di aspartame-acesulfame «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. L’etichetta deve riportare la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura

nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione singola.

2.4 Derrate alimentari contenenti più «Un consumo eccessivo può avere ef-

del 10 per cento di polialcoli ag- fetti lassativi»

giunti

3. Derrate alimentari contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio

14 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1093/2014, GU L 299 del 17.10.2014, pag. 22;