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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari e oggetti d’uso

Allegato 1 (artt. 2 e 6 cpv. 1)

Definizioni

1. «Informazione sulle derrate alimentari»: qualunque informazione concernente

una derrata alimentare e messa a disposizione dei consumatori, degli intermediari e delle imprese di trasformazione mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o altri mezzi, comprese le moderne tecnologie o la comunicazione verbale.

2. «Caratterizzazione»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o

commerciale, immagine o segno che si riferisce a una derrata alimentare e che figura su qualsiasi tipo di imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.

3. «Campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette

da un unico angolo visuale.

4. «Leggibile»: caratteristica dell’apparenza fisica delle informazioni, che le

rende visivamente accessibili al pubblico; è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, il carattere tipografico, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto tra scritta e sfondo.

5. «Denominazione specifica»:

5.1 denominazione di una derrata alimentare prevista dalle disposizioni di legge a essa applicabili («denominazione legale»);

5.2 denominazione accettata dai consumatori quale nome di una determinata derrata alimentare, senza necessitare di ulteriori spiegazioni («denominazione usuale»); oppure

5.3 denominazione che descrive una derrata alimentare e, se necessario, il suo uso ed è sufficientemente precisa al fine di consentire ai consumatori di determinare la sua reale natura e distinguerla da altri prodotti con i quali potrebbe essere confusa («denominazione descrittiva»).

6. «Data minima di conservabilità»: data fino alla quale una derrata alimentare

conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

7. «Data di consumo»: data entro la quale dovrebbe essere consumato un pro-

dotto alimentare. Dopo tale data la derrata alimentare non può più essere consegnata come tale ai consumatori.

8. «Partita»: insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare

che sono state prodotte, fabbricate o imballate in condizioni praticamente uguali.

9. «Sostanza nutritiva»: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre e il sodio, le

vitamine e i minerali elencati nell’allegato 9, parte A, punto 1 della presente