Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 986Fedlex · Progetto
Art. 4 Requisiti e categorie
1 L’olio e il grasso commestibili possono essere addizionati con ingredienti che conferiscono sapore quali spezie o erbe aromatiche come pure con aromi.
2 Il grado di acidità per 100 g di olio o grasso non deve superare:
a. per l’olio commestibile: 10 ml NaOH (1 mole/l),
b. per il grasso di noce di cocco e di palmisti nonché per i grassi induriti: 2 ml NaOH (1 mole/l).
3 Il totale di transacidi grassi non deve superare i 2 g per 100 g di olio o grasso commestibili.
4 L’olio commestibile è considerato:
a. «spremuto a freddo», «lavato a freddo», «vergine», «extra vergine», «allo stato naturale» o «non raffinato» se:
1. è stato ottenuto per pressione o per centrifugazione da materie prime non preventivamente riscaldate,
2. la temperatura alla pressione non ha superato 50° C, e
3. non è stato sottoposto a raffinazione di nessun genere, ossia a nessuna neutralizzazione, nessun trattamento con assorbenti, con terra chiarificante o con vapore;
b. «vaporizzato cautamente», se la raffinazione è stata limitata ad una vaporizzazione e se non sono stati superati i 130 °C;
c. «spremuto a freddo, vaporizzato cautamente», se:
1. è stato ottenuto secondo la lettera a numeri 1 e 2, e
2. è stato vaporizzato secondo la lettera b,
d. «raffinato cautamente», se l’olio è stato raffinato in condizioni miti.
Art. 5 Denominazione specifica
1 Per le miscele di oli commestibili che non contengono olio d’oliva oppure olio di sansa d’oliva, come pure per le miscele di grassi commestibili, vale quanto segue:
a. le miscele di olio commestibile devono essere designate come «olio commestibile», le miscele di grassi commestibili come «grasso da cucina» oppure «grasso commestibile».
b. se sono stati impiegati esclusivamente oli vegetali, per le miscele di oli commestibili è ammessa la designazione «olio vegetale».
c. se sono impiegati esclusivamente grassi vegetali, per le miscele di grassi commestibili è ammessa la designazione «grasso vegetale».
d. la denominazione specifica delle miscele di oli commestibili può avvenire anche indicando le diverse materie prime impiegate, se esse sono in-