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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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6 Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al sapore o all’odore possono figurare unicamente per gli oli d’oliva extra vergini e per gli oli d’oliva vergini. I termini di cui all’allegato XII punto 3.3 del regolamento (CEE) n. 2568/914 possono essere utilizzati per la caratterizzazione unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione organolettica prevista all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.
7 Per l’olio d’oliva, l’olio d’oliva vergine, l’olio d’oliva extra vergine e l’olio di sansa d’oliva l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE)
n. 2568/91.
8 Nelle miscele di cui all’articolo 9 capoverso 2 il tenore di olio d’oliva può essere indicato nell’etichetta attraverso immagini o simboli grafici unicamente se esso è superiore al 50 per cento.
9 Nelle derrate alimentari diverse da quelle di cui all’articolo 9 capoverso 2, se è riportata nella caratterizzazione, al di fuori dell’elenco degli ingredienti, la presenza di olio d’oliva o di olio di sansa d’oliva attraverso un testo, immagini o simboli grafici, la denominazione specifica di tali derrate alimentari deve essere seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva o di olio di sansa d’oliva aggiunto rispetto al peso netto totale. Sono fatti salvi i prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente nell’olio d’oliva, in particolare il tonno o le sardine all’olio d’oliva.
Sezione 3: Grassi da spalmare
Art. 11 Grassi da spalmare
1 I grassi da spalmare sono mescolanze contenenti acqua, ottenute emulsionando una miscela di grassi o oli commestibili vegetali o animali. Le emulsioni sono prevalentemente del tipo acqua in grasso.
2 Essi possono contenere ulteriori ingredienti quali latte, grasso di latte o prodotti di latte, ovoprodotti, proteine, amido, sale commestibile o sorte di zuccheri. I prodotti di latte possono essere acidificati con batteri acidolattici.
3 Possono essere denominati «margarina» i prodotti con un tenore di grasso di latte nel prodotto finito pari al massimo al 3 per cento del tenore di grasso totale. I prodotti il cui tenore di grasso di latte nel prodotto finale è compreso tra il 10 e l’80 per cento del tenore di grasso totale vengono denominati «grasso misto».
Art. 12 Requisiti
1 Il tenore di grasso deve essere:
4 Vedi nota a piè di pagina relativa all'art. 8 cpv. 2.