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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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f. olio di sansa d’oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio d’oliva lampante.

Art. 8 Requisiti e classificazione

1 Per produrre e ottenere olio d’oliva vergine sono autorizzati soltanto processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio. Per la pulizia e la separazione sono ammessi il lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione. Non si considera vergine l’olio d’oliva ottenuto mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

2 Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono i requisiti previsti dall’articolo 4 capoverso 3 e dall’allegato 1 della presente ordinanza. Si applicano i metodi di campionamento e di analisi secondo le disposizioni degli allegati Ia e II–XXa del regolamento (CEE) N. 2568/913.

3 Per l’olio d’oliva valgono inoltre i requisiti seguenti:

a. l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini extra o agli oli d’oliva vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

b. l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini extra o agli oli d’oliva vergini ottenuti a 27 °C al massimo con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.

4 L’olio d’oliva vergine è oggetto della seguente classificazione:

a. olio d’oliva extra vergine;

b. olio d’oliva vergine;

c. olio d’oliva lampante.

5 Possono essere consegnati ai consumatori solamente:

a. olio d’oliva extra vergine;

b. olio d’oliva vergine;

c. olio d’oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini;

d. olio di sansa d’oliva.

Art. 9 Disposizioni per la denominazione specifica dell’olio d’oliva e

dell’olio di sansa d’oliva e delle miscele di questi oli

1 Come denominazione specifica dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa d’oliva si devono utilizzare le designazioni di cui agli articoli 7 e 8 capoverso 4.

3 Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013, GU L 338 del 17.12.2013, pag. 31.