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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Se nelle miscele di oli vegetali con olio d’oliva, olio d’oliva vergine oppure olio d’oliva extra vergine il tenore dell’olio d’oliva è indicato attraverso un testo,
immagini o simboli grafici si deve utilizzare le denominazione specifica «miscela di oli vegetali con olio d’oliva».
3 Nel caso di aggiunta di olio di sansa d’oliva alle miscele, occorre utilizzare la designazione «olio di sansa d’oliva».
Art. 10 Ulteriore caratterizzazione
1 I seguenti oli devono riportare chiaramente le seguenti indicazioni oltre alla denominazione specifica, anche se non necessariamente in prossimità di quest’ultima:
a. olio d’oliva extra vergine: «olio d’oliva di categoria superiore – ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b. olio d’oliva vergine: «– ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c. olio d’oliva composto da oli «– contenente esclusivamente oli d’oliva d’oliva raffinati e da oli d’oliva sottoposti a un processo di raffinazione e vergini: oli ottenuti direttamente dalle olive»;
d. olio di sansa d’oliva: «– contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure
«– contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
2 Gli oli di cui al capoverso 1 che vanno protetti dalla luce e dal calore devono essere caratterizzati, sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, con le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione.
3 Il Paese di produzione o il Paese di provenienza possono essere indicati con «miscela di olio d’oliva di Paesi diversi», purché si tratti di una miscela di oli d’oliva di Paesi diversi.
4 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere a e b e 3 devono figurare integralmente in un corpo di testo omogeneo nello stesso campo visivo principale,
collocato sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta.
5 L’olio d’oliva extra vergine e l’olio di oliva extra possono essere caratterizzati con la menzione dell’anno di raccolta. L’indicazione dell’anno di raccolta può figurare soltanto quando il 100 per cento del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.