Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio (art. 30c LPP e 331e CO).

Secondo un'analisi statistica34, in passato solo il 3 per cento dei nuovi beneficiari di PC ha ottenuto il versamento anticipato del suo avere di vecchiaia del 2° pilastro per l'acquisto della proprietà di un'abitazione. Questo tipo di prelievo gioca pertanto un ruolo secondario per le PC, soprattutto in considerazione del fatto che l'importo prelevato è investito nell'immobile acquistato, che per principio costituisce un controvalore sicuro del capitale. Di conseguenza, nel calcolo delle PC il valore locativo dell'immobile è computato quale sostanza del richiedente, il che compensa la riduzione o soppressione della rendita conseguente al prelievo di capitale.

Inoltre i prelievi anticipati e le costituzioni in pegno sono già limitati dalla legislazione vigente. Compiuti i 50 anni, infatti, gli assicurati non possono più ricevere l'intero importo della loro prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio, ma al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo o della costituzione in pegno (art. 30c cpv. 2 LPP, 331d cpv. 4 e 331e cpv. 2 CO).

Considerata l'esiguità dei rischi derivanti da questo tipo di prelievo di capitale, le attuali restrizioni sono sufficienti. Di conseguenza, si propone di non modificare le condizioni previste dalle disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Per contro, occorre incentivare maggiormente gli assicurati a rimborsare i prelievi effettuati per l'acquisto di abitazioni ad uso proprio. Attualmente, infatti, i rimborsi sono autorizzati soltanto fino a tre anni prima dell'inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia35 e l'importo minimo rimborsabile è di 20 000 franchi36. Il presente progetto propone pertanto di autorizzare i rimborsi fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia e al contempo di ridurne l'importo minimo, rivedendo l'articolo 7 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)37. Il Consiglio federale si è espresso a favore del postulato Zanetti 14.3210 Riduzione dell'importo minimo di rimborso secondo l'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni, adottato dal Consiglio degli Stati il 13 giugno 2014.

- Pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza de-

finitiva dalla Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP)

La legislazione vigente fa una distinzione a seconda che la persona lasci definitivamente la Svizzera per recarsi in un Paese membro dell'UE/AELS o che vada a installarsi in un Paese terzo. Nel primo caso il pagamento in contanti è già oggi escluso per la parte obbligatoria della previdenza professionale, se l'assicurato continua a essere affiliato obbligatoriamente a un'assicu-

34UFAS, Statistique des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2014, indagine relativa ai prelievi di capitale, 2014 (disponibile in tedesco e in francese).

35Art. 30d cpv. 3 lett. a e 30e cpv. 6 LPP.

36Art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

37 RS 831.411