Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 18c
Il capoverso 1 definisce nel dettagli gli effetti delle zone riservate e degli allineamenti.
Giusta il capoverso 2, dopo aver consultato l’impresa l’UFE può eccezionalmente autorizzare provvedimenti che vanno oltre la manutenzione o l’eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. Ma essendo questi ultimi realizzati tenendo presente gli effetti della zona riservata definita, successivamente essi dovranno poter essere ripristinati senza indennizzo del plusvalore così creato, ove ciò sia considerato necessario per la realizzazione di un impianto a corrente forte.
Il capoverso 3 ammette l’attuazione di atti preparatori ai sensi dell’articolo 15 della legge federale sulla espropriazione (LEspr)89.
Articolo 18d
Giusta il capoverso 1, le restrizioni della proprietà derivanti dalla definizione di zone riservate o di allineamenti che equivalgono a un’espropriazione vanno indennizzate integralmente. Anche questa disposizione si ispira alla norma prevista dalla Lferr (art. 8u Lferr).
Conformemente al capoverso 2, l’indennità è dovuta dall’impresa in qualità di autrice della restrizione della proprietà.
I capoversi 3 e 4 disciplinano la procedura per le pretese litigiose e il regime d’indennizzo.
Il capoverso 3 precisa che le pretese di risarcimento vanno fatte valere entro dieci anni dall’entrata in vigore della restrizione della proprietà, e per la procedura rimanda alla LEspr.
Il capoverso 4 specifica che soltanto le pretese annunciate possono essere oggetto di tale procedura.
Articolo 26a
Attualmente le imprese sono già tenute ad allestire piani generali degli impianti elettrici (art. 14 cpv. 1 OPIE) e piani d’opera delle linee elettriche in cavo (art. 62 cpv. 3 OLEl). Tuttavia, questi piani hanno forme e contenuti estremamente diversi e in molti casi non sono ancora digitalizzati in un sistema di geoinformazione. Oltre a ciò, devono essere consegnati a persone e autorità ben definite, ma non imperativamente all’UFE. Per tale motivo, è attualmente impossibile allestire un dataset capillare della rete elettrica nazionale.
In linea generale, il rilevamento e la pubblicazione dei geodati di base sono regolati dalla legge federale sulla geoinformazione (LGI)90 e dall’ordinanza sulla geoinformazione (OGI)91. L’allegato 1 della OGI (catalogo dei geodati di base del diritto federale) dovrà essere aggiornato sulla base delle modifiche qui proposte.
89 Legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930 (LEspr), RS 711.
90 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI), RS 510.62.
91 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI), RS 510.620.