Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 impone ai gestori degli impianti di documentare i propri impianti elettrici sotto forma di dati spaziali (geodati) da mettere a disposizione dell’UFE.

Il capoverso 2 incarica l’UFE di riunire i geodati dei gestori degli impianti in un quadro globale della rete elettrica in Svizzera e di mettere quest’ultimo a disposizione del pubblico. In tal modo si assicura la compilazione di una collezione completa di geodati della rete elettrica svizzera. Un simile quadro geografico globale della rete elettrica della Svizzera getta, fra l’altro, le basi per il coordinamento della determinazione del fabbisogno, la pianificazione delle reti elettriche (coordinamento territoriale) e le misure trasversali ai livelli di tensione per compensare la realizzazione di linee aeree. Contribuisce, inoltre, al coordinamento con altri impianti infrastrutturali e alla protezione delle linee elettriche, soprattutto quelle interrate. Per soddisfare lo scopo, i dati relativi alla posizione degli impianti elettrici devono essere pubblicati senza limitazioni d’accesso.

Ai sensi del capoverso 3, l’UFE ha altresì la possibilità di definire l’entità dei dati e i requisiti per la documentazione degli impianti elettrici e la consegna dei geodati nel senso di un modello per lo scambio di dati. Il rilevamento dei dati ai sensi del capoverso 1 persegue l’obiettivo del coordinamento territoriale (si veda cpv. 2). L’UFE richiederà solamente i dati necessari al raggiungimento di questo scopo. In tal senso i dati aziendali delle imprese, ad esempio, rivestono un’importanza secondaria. Un presupposto fondamentale per riunire tutti i geodati in un quadro globale completo della rete elettrica svizzera è, altresì, quello della messa a punto uniforme dei dati da parte delle imprese (in merito alla protezione dei dati cfr. cifra 5.5).

Articolo 55

La formulazione della disposizione penale al capoverso 1 lettera a non soddisfa più i criteri odierni. All’epoca in cui ebbe origine questa norma, gli impianti elettrici erano generalmente pianificati, creati e gestiti da un unico ente. Oggi sono molti gli operatori coinvolti nella realizzazione degli impianti elettrici. Perfino l’attuazione dei piani di costruzione approvati viene suddivisa fra i vari specialisti. Pertanto, non si giustifica più rendere punibili «solamente» l’inizio della realizzazione o la modifica di un impianto elettrico senza approvazione dei piani. Inoltre, non è logico rendere ogni singolo operatore potenzialmente punibile per un comportamento o un obbligo (di approvazione dei piani) che riguarda fondamentalmente il proprietario dell’impianto. Nella disposizione penale deve rientrare ogni attività realizzata ad o in impianti elettrici prima che i piani siano stati approvati. È punibile, oltre alle persone effettivamente agenti, anche colui che conferisce il mandato di esecuzione dei lavori.

Con il capoverso 2 l’entità della multa per negligenza è portata da 10 000 a 50 000 franchi, affinché non vi sia un divario eccessivo tra intenzione (cpv. 1) e negligenza. Questo rapporto della multa tra atto intenzionale e atto colposo (2:1) è molto diffuso nel diritto penale accessorio (ad es. nell’art. 39 della legge sui revisori92 e nell’art. 52 della legge sulle telecomunicazioni93). Consente altresì di punire adeguatamente i casi di negligenza cosciente o negligenza grave rispetto all’intenzionalità.

92 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR), RS 221.302.

93 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC), RS 784.10.