Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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adeguamenti dei piani settoriali in vigore se essi non sono fonte di nuovi conflitti, né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente.

Il capoverso 4 definisce gli aspetti da ponderare fra loro per effettuare la scelta della tecnologia di trasporto da impiegare nel singolo caso. I termini «territorio», «ambiente», «aspetti tecnici» ed «economicità» corrispondono allo schema di valutazione per le linee di trasmissione di energia elettrica sviluppato nella pratica. Fissando nella legge gli aspetti determinanti ai fini della ponderazione degli interessi si desidera rafforzare il carattere vincolante della decisione sulla tecnologia di trasporto e la questione, strettamente correlata, del corridoio scelto. In tal modo, la successiva procedura di approvazione dei piani viene sgravata da questioni e incertezze di fondo; inoltre, migliorano notevolmente le probabilità che le decisioni inerenti all’approvazione dei piani possano reggere una successiva verifica giudiziale. Globalmente, ciò consente di aumentare la certezza del diritto e ridurre la durata delle procedure.

Articolo 15j

In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la sua competenza derivante dall’articolo 15h capoverso 2 e dall’articolo 15i capoverso 3.

IIIb. Procedura di approvazione dei piani

Articolo 16

Il capoverso 5 precisa che i piani possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale ai sensi degli articoli 15e–15j (nuovo) LIE (sempre che sussista l’obbligo di effettuare una procedura del piano settoriale).

Articolo 16g

Il capoverso 2 introduce per le commissioni di cui all’articolo 25 LPN85 un nuovo termine di tre mesi entro il quale esse sono tenute a presentare le proprie perizie. Questa disposizione trova riscontro nel nuovo capoverso 2 dell’articolo 16 LEne, proposto nel quadro del primo pacchetto di misure della SE 2050 per le perizie (soprattutto della CFNP) in relazione ad autorizzazioni di diritto cantonale per impianti per la produzione di energie rinnovabili86. Attualmente le perizie hanno talvolta ritardi anche notevoli, non da ultimo per la mancanza di personale. Con la definizione di un termine per le commissioni LPN si punta ad abbreviare le procedure. L’autorità direttiva esorterà l’autorità specializzata al rilascio della perizia soltanto quando la documentazione necessaria alla procedura sarà completa. Se occorre un sopralluogo, prima di definire un termine sarà opportuno attendere che quest’ultimo sia stato eseguito. Il sopralluogo va effettuato in tempi brevi, per non procrastinare inutilmente il decorso del termine per la perizia.

85 Art. 25 cpv. 1 LPN: «Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici».

86 Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050, FF 2013 6489, qui 6597.