Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

4.7 Art. 10 cpv. 1, 1bis e 2 ORUAM Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

1

I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

In questo capoverso l’espressione «animali» è sostituita da «animali selvatici». Questa modifica suscita poche opposizioni. Vengono avanzate però delle osservazioni di fondo.

Tutte le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di rinunciare alla modifica del testo. A loro parere, nel testo relativo all’abbattimento degli animali malati o feriti, è ingiustificato e quindi superfluo sostituire «animali» con «animali selvatici».

I Cantoni AG, SG, SH, TG e la CCP considerano troppo categorica la formulazione già contenuta nel diritto in vigore e ripresa ora anche nel progetto di revisione, che obbliga i sorveglianti delle riserve ad abbattere in generale gli animali selvatici malati o feriti. La formulazione attuale è in contraddizione con l’approccio seguito oggi nelle zone prioritarie della fauna, secondo il quale le popolazioni devono potersi sviluppare in modo naturale (incluse le malattie e le ferite). Esistono diverse situazioni in cui gli animali selvatici possono riprendersi da malattie o ferite lievi e non devono necessariamente essere abbattuti. Inoltre, questi animali selvatici rappresentano una base alimentare per i grandi predatori che si stanno diffondendo sul territorio. I suddetti Cantoni e la CCP propongono pertanto, in analogia con l’articolo 8 LCP, di modificare il capoverso come segue: «I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono autorizzati in qualsiasi momento sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti, se ciò è necessario a evitare la diffusione di malattie (epizoozie) o per motivi di protezione degli animali.» Nella sua proposta, il Cantone TG usa «animali selvatici» invece di «animali».

1bis bis

Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 19889 sulla caccia.

Le misure di lotta alle specie esotiche nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori (analogamente all’art. 8biscpv. 5 OCP) suscita poche opposizioni.

Questa misura è condivisa da tutti i Cantoni e dalle conferenze cantonali per motivi di protezione delle specie e dei biotopi. Anche in questo caso, tuttavia, gli obiettivi di protezione delle riserve d’uccelli acquatici e migratori sono da considerarsi prioritari. Per questo motivo si chiede di completare il capoverso come segue: «… tenendo conto degli obiettivi di protezione» (o: … sempreché non siano compromessi gli obiettivi della protezione). I Cantoni AG, SG, SH, TG e la CCP chiedono inoltre che i Cantoni abbiano la possibilità in caso di bisogno di consultare, oltre ai sorveglianti delle riserve, anche i titolari di un’autorizzazione di caccia. In aggiunta, il Cantone SH propone che i Cantoni siano autorizzati a delegare determinati compiti ai guardacaccia e ai titolari di un’autorizzazione di caccia. Il Cantone SH motiva la sua proposta con l’ampliamento delle mansioni dei sorveglianti delle riserve nel campo della gestione dei visitatori, della prevenzione dei danni causati dagli animali selvatici e della lotta alle specie esotiche. Per i sorveglianti ne risulta un onere aggiuntivo, per il quale non sono però previsti contributi federali supplementari.

Ala, Aqua Viva, Nos Oiseaux, Pro Natura, Stiftung für das Tier im Recht, ASPU/BirdLife Svizzera, Thurgauer Vogelschutz e WWF propongono di rinunciare al nuovo articolo. A loro avviso, l’OCP vale per tutta la Svizzera e quindi anche per le riserve d’uccelli acquatici e migratori. Non è quindi necessario aggiungere questo capoverso all’ORUAM. Se il capoverso dovesse essere ugualmente

9 RS 922.01 23/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288