Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
introdotto, le sei organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di completarlo come segue: «… del 29 febbraio 1988, senza tuttavia pregiudicare gli obiettivi di protezione.»
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Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.
Il complemento di questo capoverso non suscita praticamente alcuna opposizione.
Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali non sono contrarie in linea di massima al fatto che i sorveglianti delle riserve informino l’UFAM sui provvedimenti adottati contro gli animali non indigeni, ma si chiedono se sia necessario specificarlo nell’ORUAM. Chiedono pertanto di mantenere il testo vigente.
4.8 Art. 11 cpv. 2 e 4 ORUAM
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I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.
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Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.
L’adeguamento del ruolo dei sorveglianti cantonali delle riserve non suscita praticamente alcuna opposizione.
Un Cantone (ZH) e due associazioni (Unione svizzera dei contadini, Verband Thurgauer Landwirtschaft) chiedono lo stralcio della seconda parte dell’articolo 11 capoverso 4. Secondo il Cantone ZH, la consultazione dell’UFAM non è necessaria perché non si tratta di personale federale, bensì di personale cantonale e scelto dai Cantoni. Le due associazioni dei contadini respingono in via di principio la consultazione dell’UFAM nell’assunzione di personale cantonale.
Secondo il Thurgauer Vogelschutzes, il WWF e Ala queste modifiche sono opportune, ma di per sé non giustificano una revisione dell’ORUAM.
Art. 12 cpv. 1 lett. e, fbis e l ORUAM
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Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale.
L’ampliamento dei compiti affidati ai sorveglianti delle riserve suscita poche opposizioni.
L’ancoramento nell’ordinanza del compito di informazione e gestione affidato ai sorveglianti è appoggiato dalla CCP e dai Cantoni SG e SO. Già oggi i sorveglianti svolgono un importante lavoro di relazioni pubbliche. Il Cantone VD chiede l’adeguamento dell’articolo 12, in modo che i sorveglianti delle riserve possano essere coadiuvati da altri responsabili nello svolgimento di queste mansioni aggiuntive nel campo dell’informazione e della gestione dei visitatori. I Cantoni BE e VD nonché la CDCA/COSAC chiedono inoltre che la Confederazione partecipi finanziariamente alle spese di coordinamento, pianificazione ed esecuzione, che aumentano nettamente con l’estensione dei compiti. Concretamente, il Cantone VD chiede che nel periodo programmatico 2016-2019 siano previsti degli stanziamenti supplementari.
24/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288