Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati

Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

5 MODIFICA DI UN ALTRO ATTO NORMATIVO  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’OBAF IN DETTAGLIO

In questo capitolo sono riportate le risposte dettagliate sui singoli articoli dell’ordinanza del 30 settembre 199110 sulle bandite federali. La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto.

5.1 Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis e c nonché cpv. 3

Art. 5 cpv. 1 lett. a la caccia è vietata

Questa disposizione, ripresa dalla precedente OBAF, non suscita opposizioni.

Art. 5 cpv. 1 lett. bbisil foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate.

Il divieto di foraggiamento degli animali selvatici, espresso ora in modo esplicito, non suscita praticamente alcuna opposizione.

I Cantoni GL e SG nonché la CCP appoggiano il divieto generale di foraggiamento degli animali selvatici nelle bandite. Segnalano tuttavia che non è chiaro se i foraggiamenti indiretti (p. es. le balle insilate non sufficientemente protette sui campi o presso i fabbricati rurali, i resti di fieno o di altri foraggi lasciati nei pressi dei fabbricati rurali, i depositi pubblici di scarti verdi non sufficientemente recintati o i cumuli di compostaggio privati) rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5 capoverso 1 lettera bbiso se possono essere vietati in un altro atto normativo. Anche questa forma di foraggiamento causa infatti dei problemi nelle bandite. Anche la CDPNP condivide il divieto di foraggiamento e chiede che le deroghe previste dall’articolo 2 capoverso 2 e dall’articolo 5 capoverso 3 siano subordinate o quantomeno conformi agli obiettivi di protezione.

Art. 5 cpv. 1 lett. c in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio.

Il Cantone VS e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono la seguente modifica: «… in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio … ». A loro avviso l’obbligo del guinzaglio deve valere anche al di fuori della foresta. Si chiedono infatti a cosa serve una bandita federale di caccia per la protezione del fagiano di monte o della pernice bianca se i cani vengono lasciati liberi. Con la modifica della frase, la disposizione sarebbe più chiara e meglio applicabile di un concetto vago di disturbo degli animali selvatici.

3Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Questo capoverso suscita l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali, che chiedono di lasciare invariato il testo vigente dell’OBAF.

Il divieto di circolazione dei modelli di aeromobili nelle zone ORUAM (art. 5 cpv. 1 lett. fbis), già in vigore dal 1° settembre 2014, sul quale concordiamo, dovrebbe prevedere la possibilità di deroghe a scopo scientifico. Forse varrebbe la pena esaminare la possibilità di vietarli anche nelle bandite federali di caccia che svolgono un importante ruolo di protezione per l’avifauna, visto che l’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori e l’ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) si basano entrambe sull’articolo 11 LCP e su una strategia di protezione di determinate zone.

10 RS 922.31 26/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288