Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono la seguente aggiunta all’articolo 12 capoverso 1 lettera e: « informazione (…) della riserva in coordinamento con il servizio di protezione della natura». Concordano sul fatto che la gestione dei visitatori sia aggiunta ai compiti di informazione spettanti ai sorveglianti delle riserve. A loro avviso, però, questo compito non può essere addossato solo ai sorveglianti delle riserve. Inoltre, visto l’accavallamento di diversi perimetri di protezione, è necessario un coordinamento con il servizio di protezione della natura.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono lo stralcio dell’articolo 12 capoverso 1 lettera fbis. Secondo loro, questa aggiunta riguardante il «coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali» è superflua e già contenuta nell’attuale lettera f sotto il concetto di danni causati dalla selvaggina.

L’Associazione svizzera degli aerodromi (ASA) prende posizione sul nuovo compito di coordinamento e sorveglianza dei sorveglianti delle riserve, specificando che a suo parere il sorvegliante assume un ruolo di primo piano soprattutto nella sua funzione di interlocutore con i servizi cantonali e potenzialmente anche con altri ambienti interessati. Poiché gli uccelli si muovono anche al di fuori del perimetro della riserva, l’ASA chiede che l’articolo 12 capoverso 1 lettera fbissia completato in modo da permettere accordi diretti tra il sorvegliante della riserva e gli ambienti interessati (organizzazioni ed esercenti degli aerodromi). Ciò consentirebbe a suo parere un dialogo oggettivo e costruttivo per affrontare il problema dell’impatto degli uccelli con la partecipazione degli specialisti dell’aviazione e della protezione della natura.

4.9 Art. 15 cpv. 4 ORUAM

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Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.

Questo capoverso consente alla Confederazione di negare un’indennità per la prevenzione o il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina o di esigerne il rimborso, qualora un Cantone non abbia adottato le misure opportune. Questa modifica non suscita opposizioni.

Secondo il Thurgauer Vogelschutzes, il WWF e Ala questo complemento è opportuno, ma non giustifica una revisione dell’ORUAM.

4.10 Ripercussioni finanziarie

Il Cantone SH ricorda che i compiti dei sorveglianti delle riserve vengono estesi alla gestione dei visitatori, alla prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e alla lotta alle specie esotiche. Per i sorveglianti ne risulta un onere aggiuntivo, per il quale non sono però previsti contributi federali supplementari.

Nel Cantone BE la sorveglianza delle zone protette è affidata al servizio cantonale competente («Wildhut»). La revisione dell’ORUAM aumenta sensibilmente i compiti affidati al sorvegliante delle riserve nel campo della gestione dei visitatori, del coordinamento e del controllo degli interventi di regolazione. Ciò comporta un netto incremento della mole di lavoro. Il Cantone BE approva il rafforzamento del ruolo del sorvegliante, ma si aspetta che la Confederazione assuma i costi legati al crescente onere di controllo ed esecuzione. Con le risorse umane disponibili non è altrimenti possibile svolgere appieno questi compiti.

Il Cantone VD chiede che, in seguito all’estensione dei compiti dei sorveglianti delle riserve e dei guardiacaccia, nel periodo programmatico 2016-2019 siano previsti degli stanziamenti supplementari rispettivamente per l’ORUAM e l’OBAF.

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