Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

5.2 Art. 6 cpv. 4

Art. 6 cpv. 4

4Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti LPN.

La modifica di questo capoverso suscita l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali. Queste ultime respingono la modifica della formulazione perché a loro avviso il testo attuale, in cui sono fatte salve disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi, è più che sufficiente per un’ordinanza sulle zone protette. Secondo queste organizzazioni non è necessario né opportuno che le disposizioni sulla protezione dei biotopi lascino spazio a relativizzazioni di ogni sorta e in particolare a un allentamento delle norme.

5.3 Art. 8 cpv. 3

Art. 8 cpv. 3

Abrogato

Lo stralcio della disposizione sul foraggiamento non suscita opposizioni.

5.4 Art. 10 cpv. 1, 1bis e 2 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

1Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

Nell’articolo 10 capoverso 1 l’espressione «animali» è sostituita da «animali selvatici». Questa modifica suscita poche opposizioni. Vengono avanzate però delle osservazioni di fondo.

Tutte le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di rinunciare alla modifica del testo. A loro parere, è ingiustificato e quindi superfluo sostituire «animali» con «animali selvatici».

I Cantoni GL e SG, nonché la CCP considerano troppo categorica la formulazione già contenuta nel diritto vigente e ripresa ora anche nel progetto di revisione, che obbliga gli organi di protezione della selvaggina ad abbattere in generale gli animali selvatici malati o feriti. La formulazione attuale è in contraddizione con l’approccio seguito oggi nelle zone prioritarie della fauna, secondo il quale le popolazioni devono potersi sviluppare in modo naturale (incluse le malattie e le ferite). Esistono diverse situazioni in cui gli animali selvatici possono riprendersi da malattie o ferite lievi e non devono necessariamente essere abbattuti. Inoltre questi animali selvatici rappresentano la base alimentare per i grandi predatori che si stanno diffondendo sul territorio. I Cantoni GL e SG nonché la CCP propongono pertanto, in analogia con l’articolo 8 LCP, di modificare il capoverso come segue: «Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono autorizzati in qualsiasi momentosono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti, se ciò è necessario a evitare la diffusione di malattie (epizoozie) o per motivi di protezione degli animali.»

1bisPrendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8biscapoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 198811 sulla caccia.

Le misure di lotta alle specie esotiche nelle bandite federali (analogamente all’art. 8biscpv. 5 OCP) suscita poche opposizioni.

11 RS 922.01 27/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288