Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

L’ancoramento nell’ordinanza di queste misure contro le specie esotiche è condivisa dai Cantoni GL e SG nonché dalla CCP. Essi chiedono tuttavia che i Cantoni abbiano la possibilità in caso di bisogno di far capo, oltre agli organi di sorveglianza e protezione della selvaggina, anche ai titolari di un’autorizzazione di caccia nell’applicazione di queste misure contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8biscapoverso 5 OCP.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di rinunciare al nuovo articolo. A loro avviso, l’OCP vale per tutta la Svizzera e quindi anche per le bandite federali. Non è quindi necessario aggiungere questo capoverso all’OBAF. Se il capoverso dovesse essere ugualmente introdotto, le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di completarlo come segue: «… del 29 febbraio 1988, senza tuttavia pregiudicare gli obiettivi di protezione.»

2Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.

Il complemento di questo capoverso non suscita praticamente alcuna opposizione.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali non sono fondamentalmente contrarie al fatto che gli organi di protezione della selvaggina informino l’UFAM sui provvedimenti adottati contro gli animali non indigeni, ma si chiedono se sia necessario specificarlo nell’OBAF. Chiedono pertanto di mantenere il testo vigente dell’OBAF.

Art. 11 cpv. 2 e 4

2I guardiacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.

4Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.

L’adeguamento del ruolo dei guardiacaccia delle bandite non suscita opposizioni.

Art. 12 cpv. 1 lett. e e fbis

1Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti:

e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;

fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti per la regolazione di ungulati appartenenti a specie cacciabili (art. 9);

L’ancoramento nell’ordinanza del compito di informazione e gestione affidato ai guardiacaccia non suscita praticamente alcuna opposizione.

Il Cantone VD chiede l’adeguamento dell’articolo 12, in modo che i guardiacaccia possano essere coadiuvati da altri responsabili nello svolgimento di queste mansioni aggiuntive nel campo dell’informazione e della gestione dei visitatori. Il Cantone VD chiede inoltre che la Confederazione partecipi finanziariamente alle spese di coordinamento, pianificazione ed esecuzione, che aumentano nettamente con l’estensione dei compiti. Concretamente, il Cantone VD chiede che nel periodo programmatico 2016-2019 siano previsti degli stanziamenti supplementari.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono la seguente aggiunta all’articolo 12 capoverso 1 lettera e: «informazione (…) della riserva in coordinamento con il servizio di protezione della natura». Concordano sul fatto che la gestione dei visitatori sia aggiunta ai compiti di informazione spettanti ai sorveglianti delle riserve. A loro avviso, però, questo compito non può essere addossato solo ai sorveglianti delle riserve. Inoltre, visto l’accavallamento di diversi perimetri di protezione, è necessario un coordinamento con il servizio di protezione della natura.

28/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288