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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 50 Rifiuti contenenti fosforo

L’obbligo di recuperare il fosforo dai rifiuti secondo l’articolo 15 vige dal [5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza].

Art. 51 Asfalto di demolizione

1L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al [10 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza] se:

a. il tenore di PAH è di al massimo 1000 mg PAH al kg e viene trattato in impianti idonei in modo tale che il materiale trattato contenga al massimo 250 mg PAH al kg; oppure

b. previa autorizzazione dell’autorità cantonale, l’asfalto di demolizione viene impiegato in modo tale da non produrre emissioni di PAH. L’autorità cantonale registra il tenore esatto di PAH nell’asfalto di demolizione e l’ubicazione in cui avviene il riciclaggio, e conserva le informazioni per almeno dieci anni.

2L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato definitivamente in una discarica di tipo E fino al [10 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza].

Art. 52 Recupero di metalli dalle ceneri dei filtri

L’obbligo di cui all’articolo 33 capoverso 2 lettera e di recuperare metalli dalle ceneri dei filtri derivanti dal trattamento di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga vige dal [5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza]. Fino a questo momento le ceneri dei filtri possono essere depositate definitivamente, senza che sia stato effettuato il recupero di metalli, in discariche o compartimenti di tipo C e D.

Art. 53 Discariche e compartimenti esistenti

1Le discariche e i compartimenti messi in esercizio prima del [data d’entrata in vigore della presente ordinanza] possono essere mantenuti in esercizio se, entro il [5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza], viene rilasciata una nuova autorizzazione di gestione conformemente all’articolo 41.

2Nell’ambito dell’autorizzazione di gestione di cui al capoverso 1, l’autorità cantonale verifica se le discariche e i compartimenti possono essere nocivi per l’ambiente allo stato attuale o nell’arco di 50 anni dopo la loro chiusura definitiva (stima della minaccia).