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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

2I detentori di discariche devono prevedere punti di campionamento di acqua sotterranea nelle immediate vicinanze della discarica o del compartimento, e più precisamente almeno tre punti a valle e almeno uno a monte della discarica.

3I detentori di discariche devono documentare gli esami di cui ai capoversi 1 e 2 e, su sua richiesta, fornire all’autorità la documentazione.

Art. 43 Progetto di chiusura definitiva

1Tra i tre anni e i sei mesi antecedenti agli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all’autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l’esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento.

2L’autorità cantonale approva il progetto se:

a. quest’ultimo soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 25 in termini di chiusura definitiva della superficie;

b. viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, sono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 5 numeri 2124 stabiliti per gli impianti;

c. il progetto prevede le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 eventualmente necessarie per prevenire effetti molesti o nocivi delle discariche sull’ambiente.

Art. 44 Manutenzione postoperativa

1La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento e dura 50 anni.

2L’autorità cantonale può ridurne la durata se non sono più da attendersi effetti molesti o nocivi sull’ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno:

a. cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo B;

b. 15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E.

3Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa, il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che:

a. gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’allegato 5 numeri 21–24 e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici;

b. l’acqua sotterranea, le acque di percolazione captate e i gas della discarica vengano controllati.

4Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superficie.

5I capoversi 12 non si applicano alle discariche e ai compartimenti di tipo A.