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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
b. sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 37 concernenti l’ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione.
2L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione di sistemazione:
a. il tipo di discarica o compartimento;
b. un’eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 3;
c. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
Art. 41 Autorizzazione di gestione
1L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione di gestione per una discarica o un compartimento se:
a. le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente all’autorizzazione di sistemazione;
b. è presente un regolamento operativo secondo l’articolo 28 capoverso 2; e
c. è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura e per la fase di manutenzione postoperativa.
2L’autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.
3L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione di gestione:
a. il tipo di discarica o compartimento;
b. gli eventuali comprensori di raccolta;
c. un’eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 3;
d. le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi alla gestione conformemente all’articolo 28 capoverso 1, in particolare la frequenza dei controlli;
e. i requisiti concernenti la sorveglianza delle acque sotterranee e delle acque di percolazione captate conformemente all’articolo 42;
f. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
4L’autorità cantonale limita la durata dell’autorizzazione di gestione ad al massimo cinque anni.
Art. 42 Sorveglianza dell’acqua sotterranea e dell’acqua d’infiltrazione
raccolta
1I detentori di discariche devono esaminare le acque sotterranee e le acque di percolazione captate almeno due volte all’anno.