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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
Capitolo 5: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 45 Competenze della Confederazione e dei Cantoni
1I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono fatte salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
Art. 46 Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200811 sulla geoinformazione.
Art. 47 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione ai fini dell’attuazione della presente ordinanza e, in particolare, sullo stato della tecnica in materia di smaltimento di rifiuti. A tal fine, collabora con gli uffici federali e i Cantoni interessati nonché le organizzazioni dell’economia interessate.
Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 48
L’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199012 sui rifiuti è abrogata.
Art. 49
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.
11 RS 510.620
12 [RU 1991 169, 1991 628, 1993 3022, 1996 905, 1998 2261, 2000 703, 2004 3079, 2005 2695, 2005 4199, 2007 2929, 2007 4477, 2008 2809, 2008 4771, 2009 6259, 2011 2699]