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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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O tecnica sui rifiuti 814.600
a. il riciclaggio dev’essere effettuato al di fuori delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee e dei comprensori in cui le scorie di forni elettrici possono entrare in contatto con acqua sorgiva o acqua pensile;
b. occorre mantenere una distanza di 2 m dal livello più alto della falda freatica;
c. nella misura del possibile, le scorie di forni elettrici non devono contenere altri rifiuti, quali in particolare materiale raccolto sui veicoli di trasporto;
d. lo spessore dello strato incorporato non può superare i 2 m;
e. le scorie di forni elettrici devono essere incorporate con tecniche tali da evitare che possano nuocere all’ambiente e ricoperte in particolare con uno strato impermeabile se non sono impiegate sotto forma di legante idraulico o bituminoso.
Art. 25 Riciclaggio dei rifiuti risultanti dalla fabbricazione di cemento e
calcestruzzo
1I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come combustibile oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 2; i rifiuti urbani possono inoltre essere impiegati soltanto se le frazioni riciclabili in essi contenute sono raccolte separandole il più possibile in base alla loro tipologia.
2Se i rifiuti vengono impiegati come materia prima o come combustibile, il tenore di metalli pesanti del clinker fabbricato non può superare i valori limiti di cui all’allegato 1 capoverso 2 lettera c. Fa eccezione il valore limite relativo al cromo VI.
3Le polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento devono essere riciclate come costituenti secondari nella macinazione di clinker di cemento o come aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento. Il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non può superare i valori limite seguenti: