Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

Sezione 3: Riciclaggio di rifiuti

Art. 12 Obbligo di riciclare

Conformemente all’articolo 30 capoverso 2 LPAmb, tutti i rifiuti devono essere riciclati nella misura del possibile. Il contenuto materiale e quello energetico dei rifiuti dev’essere sempre riciclato come combustibile sostitutivo se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto a quello che sarebbe causato se si optasse per un’altra modalità di smaltimento (p. es. deposito), oppure se si fabbricassero nuovi prodotti o reperissero altri combustibili. Per poter adempiere a tale obbligo, occorre che sia possibile effettuare il riciclaggio secondo metodi conformi allo stato della tecnica, indipendentemente dal fatto che questo possa avere luogo direttamente o soltanto dopo un trattamento preliminare. L’OTR prevede le possibilità di riciclaggio ammesse e realizzabili di determinati rifiuti; per gli altri casi, i dettagli saranno concretizzati nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR elaborato dall’UFAM in collaborazione con gli uffici federali, i Cantoni e i rami economici interessati.

Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga

I Cantoni, cui compete lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di composizione analoga, continueranno a provvedere affinché le frazioni riciclabili di tali rifiuti siano raccolte in modo differenziato e quanto più possibile selezionate in base alla loro tipologia, per essere indirizzate al corrispondente riciclaggio. A tal fine, dev’essere predisposta un’infrastruttura appropriata (p. es. centri di raccolta). Lo stesso vale per i rifiuti speciali (art. 2 OTRif) provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese con al massimo 49 posti di lavoro a tempo pieno (ovvero le piccole imprese). Queste raccolte differenziate, oltre a far rientrare materie prime preziose nei cicli delle sostanze, permettono di ridurre in maniera significativa le quantità di rifiuti da incenerire e quindi di fare a meno di onerose capacità di incenerimento. È inoltre dimostrato che, rispetto a uno smistamento dei rifiuti a posteriori, la separazione dei rifiuti alla fonte si traduce in molti casi in un riciclaggio non soltanto qualitativamente migliore ma, spesso, anche più conveniente sotto il profilo dei costi. Quanto alle economie domestiche, i loro compiti in relazione allo smaltimento dei rifiuti urbani restano invariati. I rifiuti provenienti da imprese con più di 249 posti di lavoro a tempo pieno non rientrano nel monopolio sullo smaltimento dei rifiuti detenuto dallo Stato conformemente all’articolo 31b capoverso 1 LPAmb; il loro smaltimento, da effettuarsi secondo modalità compatibili con l’ambiente, spetta pertanto ai detentori delle imprese in questione. I requisiti posti in materia di smaltimento sono tuttavia identici a quelli applicabili ai rifiuti analoghi che ricadono nel monopolio.

Art. 14 Rifiuti biogeni

Tra i rifiuti biogeni figurano per esempio gli scarti verdi e di legno, il legname di scarto, i rifiuti organici di cucina e gli scarti alimentari (cfr. definizione di cui all’art. 3 lett. c OTR). La versione riveduta

dell’OTR prevede che, per i rifiuti biogeni, il riciclaggio del contenuto materiale come concime abbia la priorità rispetto al riciclaggio energetico. I procedimenti di trattamento prospettabili sono dunque quelli in cui il prodotto viene utilizzato come concime ottenuto dal riciclaggio, ovvero in particolare il compostaggio e la fermentazione. Tuttavia, sono idonei per un simile riciclaggio soltanto i rifiuti che presentano un tenore di nutrienti tale da avere un effetto concimante e il cui tenore di sostanze nocive non ha ripercussioni negative sulla crescita delle piante. Per sostanze nocive si intendono in questo contesto tutte le sostanze che influenzano negativamente la qualità del concime, eventualmente dunque anche sostanze per le quali, nella ORRPChim, non è contemplato alcun valore limite per i concimi ottenuti dal riciclaggio. Ai fini della valutazione dell’idoneità, non bisogna poi dimenticare il divieto di mischiare i rifiuti. Non è ammesso riciclare il contenuto materiale dei rifiuti che, a causa del proprio tenore di sostanze nocive, possono essere mischiati soltanto in concentrazioni minime nel processo di trattamento, altrimenti diventano pericolosi. Per esempio, il residuo di un prodotto che presenta una concentrazione di sale eccessivamente elevata (> 30% SS) non può e non dev’essere utilizzato in un impianto di fermentazione in cui si producono concimi. Nell’allegato 4 dell’ordinanza viene disciplinato quali rifiuti biogeni siano ammessi concretamente in quali impianti di trattamento. I rifiuti biogeni che non si prestano a essere riciclati come concime vanno utilizzati a fini energetici, come combustibile sostitutivo o, in alternativa, trattati in un altro impianto termico con recupero di energia secondo metodi conformi allo stato della tecnica. L’ordinanza non prevede prescrizioni concrete sullo stato della tecnica nell’ambito del recupero energetico, in quanto le condizioni ottimali devono essere determinate in maniera specifica per il tipo di impianto e di rifiuto in questione.

15/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290