Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Art. 8 Formazione
Conformemente all’articolo 28 OTR, i detentori di un impianto di trattamento dei rifiuti hanno l’obbligo di provvedere alla formazione e al perfezionamento del proprio personale. Ciò presuppone tuttavia la presenza di corrispondenti possibilità formative. I Cantoni vengono pertanto incaricati di garantire un’adeguata offerta formativa, provvedendo affinché siano predisposti i necessari sussidi didattici e vengano organizzati corsi a intervalli regolari. Per offrire i corsi in questione, non sono obbligati ad agire in modo isolato, ma possono collaborare con privati o associazioni di categoria. L’UFAM promuove il coordinamento delle misure, affinché le scarse risorse finanziarie e di personale vengano impiegate in maniera ottimale presso tutte le parti coinvolte. Finora la formazione dei detentori e del personale degli impianti di trattamento non era sottoposta a requisiti unitari, il che ha fatto sì che in singoli settori non siano state organizzate formazioni o che queste ultime siano state solamente rudimentali e lacunose. L’obiettivo della formazione e del perfezionamento dei titolari e del personale degli impianti di trattamento dei rifiuti è trasmettere le conoscenze relative allo stato della tecnica raggiunto nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti, promuovendo così espressamente anche conoscenze in merito alla corretta gestione dei rifiuti. Per esempio, un operatore di pala gommata impiegato presso una discarica non deve solamente saper manovrare il suo macchinario, ma deve anche sapere come trattare i rifiuti contenenti amianto.
Art. 9 Divieto di mischiare
Mischiare rifiuti tra di loro o con sostanze additive è lecito soltanto se tale operazione si rende necessaria in una fase del trattamento dei rifiuti, come succede per esempio quando si preparano fanghi organici densi con solventi prima di riversarli in un impianto per il trattamento termico dei rifiuti.
Mischiare rifiuti allo scopo di raggiungere i valori limite fissati, per esempio, per materiali da costruzione, per discariche o per concimi ottenuti dal riciclaggio determinerebbe infatti una dispersione incontrollata di sostanze inquinanti nell’antroposfera nonché flussi irreversibili di sostanze.
Art. 10 Obbligo di trattamento termico
In Svizzera il trattamento termico dei rifiuti urbani e di quelli di composizione analoga, dei fanghi di depurazione, delle parti combustibili dei rifiuti edili nonché di altri rifiuti combustibili è ormai da tempo una soluzione indiscussa, che viene implementata predisponendo le necessarie capacità di trattamento. Il trattamento termico di queste categorie di rifiuti presenta infatti i seguenti vantaggi: i rifiuti restanti da depositare hanno una reattività ridotta, perciò non soltanto non è più necessario continuare per decenni a captare e trattare i gas provenienti dalle discariche che, come il metano, hanno effetti considerevoli sul clima, ma non occorre neanche più provvedere per oltre un secolo a depurare l’acqua d’infiltrazione, conseguenza questa di un deposito diretto di rifiuti combustibili; il trattamento termico distrugge le sostanze organiche scarsamente biodegradabili, come quelle contenute per esempio nei prodotti industriali, nei prodotti chimici a uso domestico e nei prodotti farmaceutici; dai residui del trattamento termico è possibile recuperare e riciclare ferro, materiali metallici non ferrosi e metalli volatili (p. es. zinco); in base al procedimento adottato, il trattamento termico dei rifiuti permette di recuperare più o meno energia e di ridurre in maniera sostanziale il volume dei rifiuti da depositare.
Sezione 2: Prevenire la formazione di rifiuti
Art. 11
Il processo di fabbricazione di prodotti dev’essere impostato seguendo metodi conformi allo stato della tecnica e facendo in modo di prevenire il più possibile la formazione di rifiuti nonché di ridurre al minimo le sostanze che possono nuocere all’ambiente.
14/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290