Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
impiegato nelle discariche assicura che gli impianti siano gestiti in maniera compatibile con l’ambiente e in linea con i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel caso degli impianti mobili, tra cui gli impianti per la cernita dei rifiuti edili, occorre garantire in aggiunta che siano trattati unicamente rifiuti provenienti dal luogo d’impiego in questione. È l’impianto che deve arrivare ai rifiuti e non viceversa; si vuole così evitare che vengano aggirati gli eventuali requisiti più stringenti posti nei confronti degli impianti stazionari.
Tutti i detentori degli impianti di trattamento nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti hanno l’obbligo di redigere un regolamento operativo, nel quale devono indicare all’autorità in che modo sono attuati i requisiti posti in materia di gestione nonché riportare l’elenco degli obblighi del personale. Tale elenco può essere più o meno ampio e dettagliato a seconda del tipo e delle dimensioni dell’impianto.
Art. 29 Sorveglianza e rimozione di difetti
L’obbligo di verificare periodicamente il rispetto dei requisiti imposti a un impianto di trattamento ai sensi della legislazione in materia di protezione dell’ambiente e delle acque e, in particolare, dei requisiti fissati nelle autorizzazioni, viene trasferito in capo all’autorità esecutiva competente per l’impianto di trattamento. Se constata un difetto, l’autorità ingiunge al detentore dell’impianto di porvi rimedio entro un congruo termine.
Sezione 2: Depositi intermedi
Art. 30 Sistemazione
I depositi intermedi sono impianti di trattamento (cfr. definizione di cui all’art. 3 lett. f e g OTR) e, come tali, anche nei loro confronti valgono i requisiti generali applicabili agli impianti di trattamento. A questi si aggiungono prescrizioni speciali in materia di sistemazione e gestione, concernenti in particolare la protezione delle acque. Per esempio, non è ammesso lasciare semplicemente infiltrare le acque di scarico, bensì devono essere rispettati, con l’ausilio di apposite installazioni, i requisiti in materia di smaltimento delle acque di scarico stabiliti dalla legislazione in materia di protezione delle acque. Se un deposito intermedio ospita esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato, in sede di sistemazione si può rinunciare a una superficie impermeabile (strato di copertura); questo è in linea con i requisiti previsti per le discariche di tipo A, che non prevedono un’impermeabilizzazione per i rifiuti aventi la stessa qualità o composizione.
Art. 31 Gestione
A causa delle intense emissioni di odori e dei rischi sanitari connessi con il loro deposito, i rifiuti fermentescibili e putrescibili, per lo più totalmente o in gran parte biodegradabili, così come le frazioni fermentescibili e putrescibili dei rifiuti urbani o dei fanghi di depurazione non possono essere depositati in un deposito intermedio. Qualora le possibilità di smaltimento all’interno di impianti di fermentazione o di compostaggio o di impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani siano limitate, in via eccezionale e previa un’espressa autorizzazione da parte dell’autorità, tali rifiuti possono essere depositati provvisoriamente per un periodo non superiore ai tre mesi. Il divieto di deposito intermedio non si applica invece agli scarti verdi di giardini, ai rifiuti fermentescibili e putrescibili pressati in balle, per i quali è previsto un trattamento termico: in questo caso, infatti, il deposito intermedio permette di sfruttare in maniera efficiente l’energia contenuta nei rifiuti, in quanto le balle vengono impiegate nei periodi dell’anno in cui la domanda di energia è più forte.
In generale, è ammesso depositare provvisoriamente rifiuti per un massimo di cinque anni, dopodiché è obbligatorio trattarli oppure depositarli definitivamente in discarica. Finora, un intervallo di tempo più lungo si è dimostrato controproducente nella pratica: se passa troppo tempo i detentori competenti per i rifiuti in deposito intermedio non mostrano spesso più alcun interesse a trattarli e sussiste quindi il rischio che il deposito intermedio diventi un pretesto per aggirare il deposito definitivo in discarica conforme alle prescrizioni e i costi che esso comporta.
26/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290