Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Sezione 3: Impianti per il trattamento termico dei rifiuti
Art. 32 Sistemazione
Questo articolo assicura che i gas di scarico generati in sede di trattamento termico dei rifiuti vengano rilasciati nell’ambiente esclusivamente in maniera controllata, ovvero soltanto dopo essere stati convogliati nelle installazioni appositamente previste a tal fine, quali filtro, sistema di depurazione dei fumi e camino. Ciò consente, da una parte, di avere pieno controllo delle emissioni e, dall’altra, di garantire la sicurezza sul lavoro per il personale d’esercizio nonché la sicurezza di funzionamento dell’impianto, che può essere messo in pericolo o danneggiato da gas inquinanti rilasciati in maniera diffusa o da incendi. Viene poi disciplinata la gestione dei rifiuti infiammabili o infettivi che, se inviati in un impianto secondo le usuali modalità (p. es. tramite sili, fosse di accumulo, deposito intermedio, ecc.), possono essere potenzialmente pericolosi per il personale e l’impianto. Rendendo obbligatoria un’immissione diretta nell’area di trattamento termico si contribuisce a ridurre la movimentazione di tali rifiuti e quindi il loro potenziale di pericolo.
Art. 33 Gestione
Il termine «trattamento termico» comprende l’incenerimento dei rifiuti all’interno di impianti di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU), impianti di incenerimento di rifiuti speciali e impianti a combustione industriali quali forni per l’incenerimento di fanghi e impianti a combustione alimentati con legno usato. Optando per questo termine, si intende tenere conto delle future evoluzioni dello stato della tecnica nell’ambito del trattamento termico dei rifiuti e rendere così possibile l’applicazione di eventuali nuovi procedimenti termici che garantiscano un trattamento dei rifiuti ecocompatibile.
Sono idonei al trattamento termico i rifiuti combustibili, come i rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti di composizione analoga di provenienza industriale o artigianale, le parti combustibili dei rifiuti edili e i rifiuti di produzione combustibili o, ancora, i residui del trattamento dei rifiuti. Sono fatte salve ulteriori prescrizioni, in particolare quelle della legislazione contro
l’inquinamento atmosferico.
Dai rifiuti ammessi per il trattamento termico devono sempre essere rimosse preventivamente le frazioni il cui contenuto materiale può essere riciclato secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Il trattamento termico non deve in alcun modo entrare in concorrenza con gli attuali o gli eventuali nuovi sistemi di raccolta differenziata (p. es. per le bottiglie in PET, la carta e il cartone o altre frazioni di plastica) e va ottimizzato l’orientamento dei flussi di sostanze verso il riciclaggio del contenuto materiale. Questo vale anche per i rifiuti di produzione, quali solventi oppure olio esausto, sempre che sia possibile e opportuno. Allo stesso modo, possono essere sottoposti a trattamento termico i rifiuti contenenti sostanze nocive. Gli scopi perseguiti in questi casi sono:
• distruzione di composti organici quali POP, per esempio in caso di materiale di scavo contaminato
con sostanze inquinanti organiche;
• rimozione di sostanze nocive, per esempio concentrazione per evaporazione di metalli pesanti
facilmente volatili per allontanarli dalle ceneri prodotte con il monoincenerimento dei fanghi di depurazione nell’ambito del trattamento per ottenere fosfato per concimi;
• fissazione chimica o fisica di inquinanti, per esempio facendo passare metalli pesanti dalla forma
elementare a quella di ossidi difficilmente solubili;
• la separazione o fissazione termica di sostanze inquinanti può rendere alcuni rifiuti riciclabili oppure
ottimizzarli in vista del relativo deposito in discarica.
L’articolo 33 OTR contiene una serie di prescrizioni specifiche che vanno ad aggiungersi alle prescrizioni di carattere generale applicabili agli impianti di trattamento (art. 27 segg. OTR). Il recupero energetico negli impianti che trattano termicamente rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga viene disciplinato con un grado di dettaglio maggiore rispetto all’obbligo generale che prevede il recupero massimo possibile di energia dai rifiuti (art. 28 cpv. 1 lett. d OTR): nel capoverso 2 lettera a di questo articolo viene infatti quantificato il grado di utilizzazione minima dell’energia contenuta nei rifiuti fissandolo al 55 per cento, ciò al fine di accrescere il rendimento energetico nell’ambito dell’incenerimento dei rifiuti. Gli impianti di trattamento termico producono sia vapore per il riscaldamento delle reti di
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