Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

disporre ulteriori restrizioni nel quadro delle autorizzazioni di sistemazione e di gestione. La norma relativa al deposito di rifiuti ammessi è finalizzata a ridurre potenziali rischi: l’idea è di garantire che i rifiuti depositati non siano fonte di sorprese inaspettate, come capita spesso e volentieri al giorno d’oggi nei casi di risanamento di siti contaminati. È quindi vietato depositare rifiuti liquidi, esplosivi,

infettivi e combustibili anche nel caso in cui questi soddisfino i requisiti riportati nell’allegato 3 OTR. Per distinguere tra rifiuti liquidi e fanghi, è stata ideata la cosiddetta prova di caduta della sfera,

nell’ambito della quale si misura la profondità di penetrazione di sfere di acciaio all’interno dei rifiuti. Questo metodo sarà descritto nei dettagli nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR. In linea di principio,

nemmeno i rifiuti speciali possono essere conferiti in discarica. Un’eccezione è costituita dall’amianto con fibre libere o che si stanno sfaldando: in questi casi, infatti, la classificazione come rifiuto speciale dipende dalla pericolosità delle fibre respirabili di amianto e non da quella per il tenore di sostanze nocive. Determinati aspetti in materia di sicurezza sul lavoro rendono necessarie precauzioni particolari a livello tecnico e organizzativo nella movimentazione di tali rifiuti. Ciò non toglie che, nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla SUVA, sia comunque possibile depositare l’amianto in discarica.

Le discariche possono essere costituite da diversi compartimenti delimitati mediante misure di costruzione (p. es. di tipo B, C e D). In tal caso, ai singoli compartimenti si applicano i requisiti in materia di deposito dei rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento definite nell’autorizzazione di gestione.

Capitolo 4: Impianti di trattamento

Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 27 Stato della tecnica

Gli impianti di trattamento dei rifiuti in Svizzera devono essere sistemati e gestiti secondo lo stato della tecnica (cfr. descrizione di cui all’art. 3 lett. k OTR). Per alcuni impianti di trattamento, i requisiti conformi allo stato della tecnica vengono sanciti direttamente nell’OTR, mentre per altri tali dettagli saranno concretizzati nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR (definiti dall’UFAM in collaborazione con i Cantoni e le cerchie economiche) oppure dall’autorità esecutiva cantonale.

Art. 28 Gestione

D’ora in poi l’OTR conterrà una serie di requisiti applicabili in via generale alla gestione di tutti gli impianti di trattamento. Si tratta di prescrizioni tecniche e organizzative concernenti tali impianti ai sensi dell’articolo 30h LPAmb. Per determinati impianti di trattamento, nel capitolo 4 dell’OTR figureranno anche altri requisiti a integrazione di quelli validi a livello generale. La disposizione in oggetto impone per esempio, come regola generale, di sfruttare il contenuto energetico dei rifiuti da trattare il più possibile secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Si tratta di una novità rispetto alla norma attuale, che richiedeva un recupero di energia non quantificato solamente per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e di quelli di composizione analoga. In base alla nuova formulazione, in futuro anche i restanti impianti per il trattamento termico (p. es. gli impianti di incenerimento di rifiuti speciali e gli impianti a combustione industriali) saranno tenuti a recuperare l’energia termica rilasciata in sede di trattamento. Il motivo di questa nuova regolamentazione consiste nel fatto che, con il calore recuperato, si può sostituire una quantità corrispondente di combustibili fossili: massimizzare lo sfruttamento dell’energia generata dai rifiuti contribuisce infatti a ridurre le emissioni di CO2 fossili. Di fatto, la nuova disposizione non fa che sancire a livello normativo quello che è già la prassi vigente: il calore residuo prodotto in sede di incenerimento dei rifiuti, infatti, viene recuperato praticamente in tutti gli impianti, seppure con gradi molto diversi l’uno dall’altro.

Una contabilità dei materiali in linea con le disposizioni dell’autorità serve a dare indicazioni sulla tipologia, sulla quantità (anche in tonnellate) e sull’origine dei rifiuti. Deve poi essere tenuto anche un elenco dei residui e delle emissioni generati in seguito al trattamento. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse annualmente all’autorità, la quale se ne serve per il piano di gestione dei rifiuti (art. 4 OTR) e l’elenco dei rifiuti (art. 6 cpv. 1 OTR), per assicurare il coordinamento degli impianti di trattamento e controllare che gli impianti dislocati sul rispettivo territorio cantonale siano gestiti in maniera corretta e rispettosa dell’ambiente. L’obbligo di formazione e perfezionamento del personale

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