Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

teleriscaldamento sia corrente elettrica, oltre a essere produttori importanti di energia elettrica e termica rinnovabili.

Nel 2011 gli impianti svizzeri per il trattamento termico dei rifiuti urbani e quelli di composizione analoga hanno contribuito a coprire circa il 3.3 per cento dell’intero fabbisogno di energia elettrica e hanno coperto il 2.4 per cento dell’intero consumo finale di energia del Paese. Se si prende in considerazione solo la percentuale riferita alle fonti rinnovabili, nel 2011 tali impianti hanno prodotto il 60 per cento dell’energia elettrica rinnovabile (centrali idroelettriche escluse) e il 15 per cento dell’energia termica rinnovabile. Fissare un requisito minimo in termini di grado di efficacia energetica appare dunque uno strumento più che legittimo se si vuole ottimizzare il considerevole potenziale energetico insito negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga.

L’obbligo di utilizzare all’esterno degli impianti il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e di quelli di composizione analoga equivale a un’efficienza energetica netta (EEN) pari a 0,55.

L’efficienza energetica netta rappresenta il quoziente tra l’energia esportata dagli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga e l’energia contenuta nei rifiuti,

tenendo comunque conto dell’energia delle combustioni con combustibile ausiliario, dell’energia importata in altro modo, delle dispersioni termiche per irradiamento e del coefficiente di equivalenza della corrente. L’aiuto all’esecuzione dell’OTR conterrà disposizioni dettagliate sulle modalità di calcolo dell’efficienza energetica netta. Proprio come il fattore R1 impiegato nell’Unione europea e il calcolo dell’efficienza energetica per l’autorizzazione della rimunerazione a copertura dei costi per

l’immissione in rete di energia elettrica, questo parametro prende in considerazione il maggiore valore dell’energia elettrica rispetto all’energia termica con il fattore 2.6. L’efficienza energetica netta si distingue tuttavia da questi altri metodi di calcolo in quanto definisce come energia utilizzata unicamente l’energia termica ed elettrica venduta, senza considerare il consumo proprio dell’impianto. Si è optato per questa interpretazione più stringente dell’efficienza energetica per far sì che l’aumento auspicato del rendimento energetico vada a vantaggio della vendita di energia e per incentivare gli impianti a ottimizzare il proprio consumo. Dai primi calcoli effettuati risulta che, in media, gli IIRU svizzeri presentano un indice EEN pari a 0,57 - questo a fronte di una dispersione compresa fra 0.37 e 0.85 in tutti gli impianti considerati ai fini del calcolo. Fissando a 0,55 il requisito minimo per l’indice EEN, quasi la metà di tutti gli IIRU sarà costretta a intraprendere misure volte a incrementare la propria efficienza energetica, ovvero effettuare investimenti di ottimizzazione energetica che, in alcuni casi (spesso a causa di un’ubicazione sfavorevole) potranno anche essere particolarmente ingenti. Tuttavia, sia per motivi ecologici che di politica energetica, l’introduzione di un requisito minimo in campo energetico si rivela opportuna, in quanto farà sì che, nel lungo termine, gli impianti situati in ubicazioni svantaggiose sotto il profilo energetico non saranno più ammodernati o ridimensionati, e i rifiuti saranno quindi indirizzati verso impianti più efficienti. Date tali premesse, gli elevati costi d’investimento che, stando alla valutazione economica di cui al capitolo 5, potranno causare un rincaro delle tasse per l’incenerimento compreso tra i 15 e i 20 franchi per tonnellata di rifiuti, sono accettabili, tanto più che il prezzo medio per l’incenerimento in Svizzera ha registrato negli ultimi cinque anni un aumento dello stesso ordine di grandezza.

Un’ulteriore prescrizione specifica alla gestione degli impianti di trattamento termico riguarda il trattamento termico dei rifiuti speciali contenenti composti organici alogenati pericolosi o tenori elevati di altri composti alogenati. Per distruggere completamente e in sicurezza tali sostanze è necessario raggiungere nella combustione una temperatura di 1100°C per un tempo di trattamento superiore ai 2 secondi, condizioni raggiunte nella pratica dagli impianti di incenerimento di rifiuti speciali.

È oggetto di una regolamentazione speciale anche la combustione delle scorie generate con il trattamento termico dei rifiuti. Il tenore in carbonio organico di tali scorie ha infatti un impatto determinante sul relativo comportamento chimico e fisico registrato nel lungo termine in discarica. Analisi compiute sulle scorie di tutti gli IIRU svizzeri hanno evidenziato come, in tutti i campioni, il tenore in carbonio organico superi ampiamente il 3 per cento, rendendo quindi realistico e raggiungibile il valore del 2 per cento prescritto per la frazione incombusta nelle scorie. Per determinare la concentrazione di carbonio si utilizza il metodo della perdita di combustione: alla temperatura fissata di 550°C viene in primo luo-

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