Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 13 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’emanazione della legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni
5.2. Disposizioni della LASSI Articolo 1
Capoverso 1
L’ASB chiede che lo scambio di informazioni non si applichi per via unilaterale ma sulla base della negoziazione di una CDI o di un accordo multilaterale.
Le associazioni economiche ticinesi avanzano la richiesta di introdurre una riserva all’articolo 1 capoverso 1 lettera b LASSI qualora il programma italiano di dichiarazione dei redditi dovesse discriminare la Svizzera. Si tratterebbe di una riserva che impedirebbe l’applicazione unilaterale dello standard dell’OCSE nei rapporti con quei Paesi che applicano trattamenti più severi nei confronti della piazza finanziaria svizzera e delle persone residenti in Svizzera.
b.«(...) con cui la Svizzera non ha convenuto lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE in alcun altro accordo internazionale, sempre che detti Stati e territori non applichino regole più severe nei confronti di soggetti fiscali con averi detenuti in Svizzera rispetto al loro regime ordinario».
A parere dell’ASG sarebbe opportuno stilare un elenco esaustivo degli Stati con cui si applicherebbe la LASSI. A tal fine bisognerebbe tenere conto di criteri quali le strette relazioni economiche, la stabilità politica e la tutela dei diritti umani.
Articolo 3
Capoverso 1
Alliancefinance contesta che dal tenore dell’articolo 3 capoverso 1 non sarebbe comprensibile quali siano nel concreto le informazioni «verosimilmente rilevanti».
Il Forum OAD non condivide il fatto che, in virtù dell’articolo 3 capoverso 1, vengano trasmesse unicamente informazioni su domanda se tali informazioni sono «verosimilmente rilevanti». In tal modo, la condizione secondo cui bisognerebbe comprovare la finalità delle informazioni richieste risulterebbe drasticamente indebolita.
L’ASG propone che per gli Stati con cui sono state concluse CDI limitate a imposte specifiche, l’assistenza amministrativa su domanda venga accordata unicamente per tali imposte. L’applicazione dello standard dell’OCSE per tutte le imposte dovrebbe invece essere negoziata nel quadro di una nuova convenzione.
Articolo 4
Capoverso 2
Alliancefinance, il PPD, economiesuisse, il Forum OAD, FSA, SwissHoldings e l’ASG sono dell’avviso che non sia sufficiente richiedere agli Stati e ai territori cui sono fornite informazioni su domanda conformemente allo standard dell’OCSE una conferma scritta sull’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 per assicurare che essi rispettino effettivamente tali condizioni. Economiesuisse propone di modificare l’articolo 4 capoverso 2 come segue:
2 Le informazioni sono comunicate soltanto se l’autorità competente dello Stato o territorio richiedente conferma per scritto in modo plausibile e, se possibile, con la documentazione delle disposizioni di legge pertinenti che (...)