Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’emanazione della legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni
La FSA ritiene che la Svizzera dovrebbe prevedere l’applicazione unilaterale in virtù della LASSI unicamente se gli Stati o i territori interessati si impegnano a rispettare il principio di reciprocità e concludono accordi bilaterali o multilaterali che assicurino una maggiore certezza del diritto e stabilità anziché richiedere una conferma secondo l’articolo 4 capoverso 2. Inoltre la FSA rileva in particolare la necessità di osservare i principi di reciprocità e di protezione dei dati scambiati.
Secondo SwissHoldings, occorrerebbe rispondere la prima volta a una domanda di un determinato Stato solo dopo aver ottenuto un documento scritto affidabile, come ad esempio il parere di un giurista riconosciuto del Paese in questione oppure una conferma dalla Corte di massima istanza o dal ministro della giustizia dello stesso Stato.
Allo scopo di garantire senza eccezioni il rispetto del principio di specialità, l’ASG chiede la cancellazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera e.
Alliance Sud e I Verdi chiedono che la Svizzera non richieda ai Paesi in sviluppo alcuna conferma sull’osservanza della reciprocità prima di aver inoltrato loro le informazioni richieste. A parere di Alliance Sud, si dovrebbe quanto meno rinunciare al rispetto della reciprocità nel caso dei Paesi in cui la Svizzera svolge attività di cooperazione allo sviluppo.
Sempre in questo contesto, l’USS propone di esaminare le modalità per alleggerire nell’articolo 4 le condizioni sulla reciprocità e sulla confidenzialità per i Paesi in sviluppo.
Capoverso 3
L’USAM chiede di adeguare l’articolo 4 capoverso 3 come segue:
3Il fatto che le persone e autorità di cui al capoverso 2 lettera c possano rivelare le informazioni nel corso di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria non è contrario alla conferma di cui al capoverso 2.
Capoverso 4
Alliancefinance, economiesuisse, l’USAM, il Cantone SO e SwissHoldings postulano che si vieti all’AFC di inoltrare informazioni agli Stati che non hanno rispettato gli impegni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
L’USAM e SwissHoldings chiedono di adeguare l’articolo 4 capoverso 4 come segue:
4L’AFC può non fornire le informazioni richieste se (…)
Alliancefinance chiede di adeguare l’articolo 4 capoverso 4 come segue:
4All’AFC è vietato fornire le informazioni richieste se (…)
A parere di Alliance Sud la formulazione dell’articolo 4 capoverso 4 non sarebbe esaustiva, poiché non spiegherebbe secondo quali criteri, sulla base di quali informazioni e secondo quali tempistiche l’AFC dovrebbe riesaminare se lo Stato in questione ha nuovamente violato gli impegni secondo l’articolo 4 capoverso 2. Secondo la stessa, infatti, l’attuale tenore dell’articolo 4 capoverso 4 genererebbe abusi amministrativi.
I Verdi chiedono che nell’articolo 4 capoverso 4 si disciplinino i criteri di questa disposizione derogatoria.