Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 13 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’emanazione della legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni

1. Situazione iniziale

Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha deciso di applicare lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) unilateralmente agli Stati e ai territori in cui le disposizioni sullo scambio di informazioni della relativa convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) non corrispondono allo standard internazionale riconosciuto. Lo standard elaborato dall’OCSE è disciplinato nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella versione del 15 luglio 2014 (Modello di convenzione dell’OCSE) e nel relativo Commentario. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare il pertinente progetto di legge. La procedura di consultazione per l’emanazione di una legge concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) si è svolta dal 22 ottobre 2014 al 5 febbraio 2015.

Obiettivo della proposta, oggetto della consultazione, era di permettere alla Svizzera di accedere alla seconda fase della Peer Review del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). La misura proposta avrebbe consentito alla Svizzera di adempiere il criterio secondo cui uno Stato deve disporre di una rete di accordi conformi allo standard dell’OCSE.

Poco dopo la fine della procedura di consultazione, la Svizzera è stata ammessa alla seconda fase della Peer Review, conclusasi nel luglio del 2016 con la valutazione globale «largely compliant» (ampiamente conforme). La Svizzera ha soddisfatto il criterio della rete di accordi conformi firmando, nell’ottobre del 2013, la Convenzione del 25 gennaio 19881 del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa).

2. Punti essenziali del progetto

L’avamprogetto della LASSI riprende le disposizioni dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e le adegua al carattere unilaterale della misura. In questo modo gli Stati e i territori a cui questa misura unilaterale verrà applicata saranno parificati agli Stati con cui esiste una CDI conforme allo standard internazionale concernente lo scambio di informazioni su domanda. La LASSI non sarà più applicata a uno Stato o un territorio non appena la Svizzera e questo Stato o territorio potranno scambiarsi informazioni su domanda secondo lo standard internazionale sulla base di una CDI o di un altro accordo internazionale (ad es. la Convenzione sull’assistenza amministrativa). La LASSI ha quindi carattere transitorio e verrà abrogata dal Consiglio federale non appena per tutti gli Stati e i territori interessati esisterà uno strumento giuridico che contenga lo standard riconosciuto a livello internazionale dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE.

L’applicazione unilaterale avviene con riserva della reciprocità e della salvaguardia della confidenzialità delle informazioni scambiate (protezione dei dati e principio di specialità). In concreto, non vengono fornite informazioni se lo Stato richiedente non conferma nella sua domanda di assistenza amministrativa che può a sua volta rispondere a domande svizzere secondo lo standard internazionale e garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute (protezione dei dati e principio di specialità).

1 RS 0.652.1