Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 13 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’emanazione della legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni

postula una sospensione del progetto così come l’attuazione di altre misure che consentano di ottenere da parte del Forum globale una valutazione complessiva positiva.

Alliancefinance, il CP, economisuisse, la FER, Genève Place Financière, il Cantone TI, il PLR-Genève, l’ASB, l’USAM, l’UDC, le associazioni economiche ticinesi, l’ABG, l’ASG,

l’ABES e l’ABPS criticano la LASSI con riferimento alle CDI che la Svizzera ha concluso o negoziato con Paesi stranieri. Innanzitutto perché attraverso l’applicazione unilaterale dello standard dell’OCSE, le CDI in vigore non sono più soggette a revisione e pertanto non è più possibile godere dei vantaggi convenuti nell’ambito delle precedenti revisioni di CDI. Inoltre temono che la LASSI influenzi negativamente i negoziati relativi a CDI attualmente in corso. A causa di questo progetto normativo, gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato una CDI potrebbero, infatti, non nutrire più alcun interesse nel procedere alla ratifica della CDI. In questo contesto, molti sollevano la questione della CDI tra la Svizzera e gli Stati Uniti, che questi ultimi non hanno ancora ratificato. Alliancefinance, l’USAM, l’UDC, l’ABG e l’ASG chiedono che, anziché introdurre la LASSI, si proceda alla revisione delle CDI come si è fatto finora con ottimi risultati. Il PPD domanda che per gli Stati e i territori che secondo il rapporto esplicativo rientrano nelle categorie 1 e 3 con riferimento all’articolo 1 capoverso 1 si continuino ad avviare e a portare a termine negoziati e che si presentino come finora i relativi risultati all’Assemblea federale.

A parere dell’ABES gli Stati che hanno già negoziato con la Svizzera una CDI e hanno già fatto concessioni in questo contesto vedrebbero come un affronto l’offerta di un’assistenza amministrativa unilaterale ad altri Paesi.

La CDCF disapprova in linea di principio che la LASSI non abroghi l’autolimitazione per quanto attiene all’impiego delle informazioni bancarie disciplinata nella LAAF. Tuttavia, essendo la LASSI concepita come legge transitoria, la CDCF può comprendere le ragioni che hanno imposto il mantenimento dell’autolimitazione in questa fase di transizione. La CDCF chiede però che nel quadro delle legislazioni relative all’attuazione dello scambio di informazioni spontaneo e automatico si rinunci all’autolimitazione. Si associano a questa richiesta della CDCF i Cantoni BE, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e VS.

L’UDC e l’USAM approvano il mantenimento dell’autolimitazione nella LAAF.

Alliancefinance e l’ASG sono dell’avviso che introdurre l’assistenza amministrativa conforme allo standard dell’OCSE sulla base della LASSI non permetterebbe di considerare allo stesso modo di come avverrebbe con la negoziazione di una CDI aspetti quali la situazione politica, dello stato di diritto oppure dei diritti umani in un determinato Stato partner.

Il Cantone TI sottolinea che la LASSI creerebbe confusione nel caso di domande di assistenza amministrativa inoltrate dopo l’entrata in vigore della LASSI e ancora pendenti dopo l’entrata in vigore di una CDI adeguata allo standard dell’OCSE. Nel caso di specie non sarebbe chiaro se andrebbero applicate ancora le disposizioni di assistenza amministrativa stabilite dalla LASSI oppure quelle della CDI riveduta.

Inoltre il Cantone TI auspica che la LASSI non entri in vigore fintanto che la Svizzera e l’Italia non abbiano ratificato il Protocollo di modifica della CDI tra i due Paesi e fa valere analogo discorso anche per la ratifica della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

Le associazioni economiche ticinesi non considererebbero giustificata l’applicazione unilaterale dello standard dell’OCSE nei confronti dell’Italia laddove l’Italia mettesse effettivamente in atto un trattamento discriminatorio nei confronti del nostro Paese (ovvero nel caso in cui la Svizzera non adeguasse la CDI con l’Italia allo standard dell’OCSE entro 60 giorni dall’entrata in vigore del programma italiano di dichiarazione dei redditi, la cosiddetta «voluntary disclosure»). Esse chiedono che il nostro Governo si mobiliti affinché l’Italia riconosca comunque