Rapporto OPSP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 7 pagine

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1. Situazione iniziale

La revisione della legge per la protezione degli stemmi è una revisione totale che abroga la legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici in vigore sino ad ora. Di conseguenza deve essere emanata anche una nuova ordinanza.

L’ordinanza sulla protezione degli stemmi disciplina i seguenti tre punti principali:

1. Competenza

L’esecuzione della legge sulla protezione degli stemmi compete, come già finora, all’IPI.

2. Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti

L’articolo 18 della legge federale del 21 giugno 20131 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP) prevede la gestione da parte dell’IPI di un elenco elettronico dei segni pubblici svizzeri ed esteri. Lo scopo di tale elenco consiste nel garantire la registrazione di tutti i segni pubblici e così facilitare anche l’esecuzione della legge all’IPI. L’elenco è una semplice banca dati elettronica che contiene le informazioni più importanti relative ai segni pubblici registrati.

3. Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Conformemente agli altri atti normativi in materia di proprietà intellettuale l’intervento dell’Amministrazione delle dogane è stabilito esplicitamente nell’articolo 32 LPSP. L’Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare l’ente pubblico interessato in merito all’introduzione sul territorio doganale svizzero o all’asportazione da esso di merci munite illecitamente di un segno pubblico. In tal modo le è possibile fornire la relativa assistenza doganale. La legge rinvia alle corrispondenti disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (LPM)2. Per le disposizioni della presente ordinanza si rinvia analogamente alle disposizioni applicabili dell’ordinanza sulla protezione dei marchi3 (art. 56-57 OPM).

2. Base legale

La nuova legge sulla protezione degli stemmi contiene una norma di delega generale al Consiglio federale in conformità della quale quest’ultimo è responsabile dell’emanazione delle disposizioni esecutive (articolo 33 LPSP).

3. Commento dei singoli articoli

Art. 1 Competenza

L’esecuzione della legge sulla protezione degli stemmi compete, conformemente all’articolo 1, all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti, come ad esempio nel caso delle misure d’intervento doganali la cui esecuzione compete all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).

1

RS 232.21

2

RS 232.11

3

RS 232.111