Rapporto OPSP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

I depositi doganali o depositi franchi doganali non sono più citati nelle altre ordinanze concernenti la proprietà intellettuale (OPM, ODes, OBI e OTo). Nell’ambito dell’adeguamento della nuova terminologia della legge federale sulle dogane «Introduzione sul territorio doganale o asportazione da esso» sono stati modificati gli articoli corrispondenti nelle altre ordinanze concernenti la proprietà intellettuale (art. 54 OPM, art. 37 ODes, art. 112 OBI e art. 16 OTo) e la disciplina relativa ai depositi doganali è andata persa senza che nessuna modifica materiale fosse intenzionale. Anche questi atti normativi devono essere modificati. Tuttavia dette modifiche vengono apportate in un altro pacchetto di revisione indipendentemente dal progetto «Swissness» e vengono prese in considerazione nell’ambito della revisione concernente il rinnovo del sistema di gestione elettronica dei titoli di protezione dell’IPI che richiede diverse modifiche in queste ordinanze. L’implementazione della suddetta revisione è prevista entro la fine del 2015.

Art. 6 Domanda d’intervento all’Amministrazione federale delle dogane

Qualora chi è legittimato per uno stemma pubblico o segni pubblici abbia, mediante ricerche private oppure in seguito a una comunicazione dell’Amministrazione delle dogane, punti d’appoggio concreti relativi all’introduzione nel territorio doganale svizzero o all’asportazione da esso di oggetti contrassegnati illecitamente con uno stemma pubblico o con segni pubblici, questa persona può chiedere all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce.

In virtù del capoverso 2 la domanda d’intervento deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane. Il sito internet della Direzione generale delle dogane (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04284/04299/index.html?lang=it) contiene ulteriori informazioni in merito alla presentazione di una domanda.

Chi è legittimato per uno stemma pubblico o segni pubblici deve fornire all’Amministrazione delle dogane tutte le informazioni di cui dispone necessarie per la decisione dell’Amministrazione delle dogane. In particolare deve essere fornita una descrizione precisa della merce in questione.

Come nelle restanti ordinanze concernenti la proprietà intellettuale il termine per il trattamento delle domande da parte della Direzione generale delle dogane è di 40 giorni lavorativi. Pertanto la suddetta Direzione deve decidere sulla domanda entro e non oltre 40 giorni lavorativi dopo la ricezione della documentazione completa (capoverso 3).

In virtù del capoverso 4 una domanda autorizzata è valevole due anni, se non è stata presentata per un periodo più breve. La domanda può essere prolungata prima della scadenza del periodo di validità.

7 Ulterioridisposizioni applicabili all’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane

L’articolo 32 LPSP in relazione all’intervento dell’AFD rinvia alle corrispondenti disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (art. 70–72h LPM). Come nella legge anche per le disposizioni della presente ordinanza si rinvia analogamente alle disposizioni applicabili dell’ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 56–57 OPM).

Disposizioni finali

Solitamente nelle disposizioni finali si inserisce anche una disposizione che annulla le ordinanze precedenti. Nel presente caso una tale disposizione è superflua, poiché il regolamento esecutivo del 5 gennaio 19326 della legge sulla protezione degli stemmi pubblici è già stato abrogato dall’ordinanza del 22 agosto 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale7.

6 CS 2 942 7 Cfr. numero 25 della presente ordinanza nella RU 2007 4479.