Rapporto OPSP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 7 pagine

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4.3 Per l’economia

La possibilità di usare in futuro la croce svizzera, in qualità di segno di riconoscimento di gran lunga più noto per un prodotto svizzero, per l’indicazione di provenienza non più soltanto di servizi bensì di tutti i prodotti svizzeri e anche di garantire la sua protezione come elemento di un marchio è di particolare importanza per i produttori che già oggi – contrariamente alle regole in vigore – usano la croce svizzera come elemento di un marchio. La nuova legge sulla protezione degli stemmi permette di eliminare la spada di Damocle che pende su questi imprenditori, dando maggiore certezza giuridica a quelli che soddisfano le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione di provenienza svizzera.

Lo stemma della Confederazione Svizzera sarà invece riservato in linea di massima agli enti pubblici. Per non svantaggiare le imprese svizzere tradizionali (ad es. la società Victorinox AG e il Touring Club Svizzero) o le associazioni (Club Alpino Svizzero) che da molti anni utilizzano lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno simile legittimamente per i servizi e illegittimamente per la merce è prevista la possibilità di proseguirne l’uso dietro apposita richiesta10.

La nuova possibilità di apporre a scopi commerciali la croce svizzera anche sui prodotti che soddisfano i criteri della «svizzerità», dovrebbe far sì che per un numero ancora maggiore d’imprese

– in particolare PMI – sia conveniente produrre i propri prodotti conformemente ai criteri «Swissness» per poterli contrassegnare con la croce svizzera. La suddetta possibilità si applica sia per le imprese estere sia per quelle svizzere.

4.4 Per altri gruppi della società

Grazie all’uso ammissibile della croce svizzera sui prodotti svizzeri, in futuro per i consumatori sarà più facile riconoscere immediatamente la provenienza svizzera di un prodotto.

10 In futuro i fornitori di servizi privati non potranno più usare lo stemma della Confederazione Svizzera. Inoltre essi non potranno più iscrivere nel registro dei marchi i marchi di servizi che contengono uno stemma. Con tale disciplina si vuole evitare di dare l’impressione in merito a determinati servizi che il fornitore sia un’autorità pubblica oppure che lo stesso svolga un’attività pubblica. Anche qui è possibile far valere il diritto di proseguire l’uso, se sono soddisfatte le rispettive condizioni. La legge (art. 35 cpv. 4 LPSP) prevede per i marchi di servizi contenenti uno stemma e già registrati un diritto illimitato a proseguire l’uso di marchi di servizi registrati in buona fede o depositati prima del 18 novembre 2009. Inoltre sussiste ancora la possibilità di utilizzare la croce svizzera come co-branding o come elemento di un marchio di servizi, se sono soddisfatte le rispettive condizioni di provenienza dei servizi.